06 OTTOBRE 2021
ANTIRICICLAGGIO: VALUTAZIONE DEI RISCHI E NOVITÀ REGOLAMENTARI
Redazione Consilia
Gli orientamenti in consultazione comprendono disposizioni sul più ampio sistema di governance AML/CFT, anche a livello del gruppo. La consultazione termina il 2 novembre 2021 e, una volta adottati, gli orientamenti si applicheranno a tutti gli operatori del settore finanziario che rientrano nel campo di applicazione della direttiva antiriciclaggio. In particolare, le guideline sono indirizzate alle autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e sono rivolte anche agli operatori del settore finanziario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1 bis, di tale regolamento, che sono enti creditizi e finanziari quali definiti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Le linee guida specificano anche i compiti e il ruolo del membro del Consiglio di Amministrazione, o del Senior Manager qualora non sussista alcun Consiglio di Amministrazione, responsabile dell’AML/CFT e il ruolo dei Responsabili della conformità AML/CFT del gruppo.
La novità maggiormente significativa è rappresentata dal nuovo ruolo del Compliance Officer AML/CFT che deve informare e condividere le sue responsabilità con il Compliance Manager – il membro dell’organo amministrativo responsabile della conformità AML/CFT – e il Board of director. Tale figura deve avere conoscenze, competenze ed esperienza adeguate nell’ambito dell’identificazione, della valutazione e della gestione dei rischi ML/TF nonché per l’attuazione di politiche, controlli e procedure AML/CFT, e deve conoscere il modello di business e il settore in cui opera l’operatore nonché la sua esposizione ai rischi.
Deve disporre di tempo e risorse sufficienti per svolgere efficacemente i suoi compiti AML/CFT e informare regolarmente e senza ritardo, l’Organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e non deve avere conflitti di interesse.
Fra i nuovi compiti assegnati al Compliance Officer AML/CFT vi è il ruolo consultivo in merito decisione di on-boarding dei clienti a rischio alto o sulla riclassificazione del rischio di quelli esistenti a meno che il potere di approvare l’apertura di tali rapporti sia assegnato direttamente al compliance officer AML/CFT.
A fianco a nuovi compiti e alla maggiore importanza riconosciuta al Compliance Officer all’interno della struttura, si accompagna la necessità di prevedere un adeguato inquadramento che lo deve collocare fra gli alti dirigenti.
Gli Orientamenti prevedono che assegnano un ruolo di grande rilevanza all’Organo di gestione nella sua funzione di vigilanza AML/CFT responsabile della definizione, dell’approvazione e della supervisione in merito all’attuazione di un adeguato ed efficace quadro di governance interna e di controllo interno per garantire il rispetto dei requisiti applicabili nel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ML/TF).
Per poter assolvere efficacemente ai suoi compiti tale Organo deve possedere adeguate conoscenze e competenze ed essere in grado di comprendere i rischi ML/TF relativi alle attività e al modello di business dell’istituzione finanziaria, nonché conoscere il framework regolamentare relativo alla prevenzione dei rischi ML/TF.
Quanto al ruolo e alle responsabilità del Responsabile della conformità AML/CFT, le guidelinee prevedono il suo impegno:
Ulteriori dettagliate indicazioni vengono fornite nelle linee guida in parola:
Le nuove linee guida EBA in consultazione rappresentano un ulteriore passo in avanti nell’effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di AML/CFT, favorendo l’armonizzazione e il rafforzamento della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo, attraverso la diffusione di prassi virtuose in materia di governance e l’adozione di efficaci politiche e procedure in ambito AML/CFT.
L’EBA con le sue guideline fornisce nuovi importanti strumenti a disposizione dei Compliance Officer AML/CFT nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e conferma la tendenza già rilevata in altri ambiti, di normare scrupolosamente e dettagliatamente processi, policy e procedure in questa materia.
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