17 NOVEMBRE 2020
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA: CARATTERISTICHE E TRATTAMENTO FISCALE
Redazione Consilia
PIGNORAMENTI E RISCOSSIONE CARTELLE: SOSPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE, LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E I PIGNORAMENTI.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 546 del 12 novembre 2020 riguardante la cessione del ramo d’azienda.
È opportuno ricordare che l’azienda è definita nell’articolo 2555 del Codice Civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
La cessione del ramo di azienda è un contratto di vendita avente per oggetto una porzione dell’azienda, strutturata e organizzata autonomamente, e che, pertanto, risulta idonea all’esercizio dell’impresa. La cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale totalità di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici che consentano l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha precedentemente chiarito che l’azienda deve essere intesa in senso ampio, comprensiva quindi anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa.
Nell’ambito della cessione d’azienda, la suprema Corte ha precisato che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.
Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un minimo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, anche mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori che rilevano l’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda individuabili nell’organizzazione, nei beni e nel loro fine per l’esercizio dell’impresa.
Deve, innanzitutto, ricorrere una coesione unitaria dei suddetti elementi, legati funzionalmente da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall’essere destinati all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non è possibile fissare a priori, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a identificare l’insieme indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, poiché non assumono esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni in sé considerato, ma anche i legami giuridici e la destinazione funzionale del loro insieme.
Al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa ed autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.
Dal punto di vista del trattamento fiscale, la cessione di ramo d’azienda costituisce un’operazione rilevante ai fini dell’imposta di registro ai sensi degli articoli 2 e 3 comma 1 lett. b) del TUR ed in virtù del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro disciplinato dall’articolo 40 del TUR.
L’imposta di registro viene applicata in misura proporzionale ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui, se una cessione ha per oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia pattuito un corrispettivo distinto.
La ratio dell’esclusione dalla base imponibile Iva della cessione del compendio aziendale deriva dal fatto che oggetto del trasferimento è un elemento patrimoniale e non un’operazione economica. L’operazione qualificabile, quindi, come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
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