16 GIUGNO 2021
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DISPENSA LA CESSIONARIA DALLA NOTIFICA AI DEBITORI CEDUTI
Redazione Consilia
In materia di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile”.
Sul tema è intervenuta per ultima la Cassazione che ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Si tratta di un’evidente presa di posizione degli Ermellini che si uniforma alla linea interpretativa dell’ordinanza n. 20495/2020 la quale, poco prima, avevo evidenziato come l’art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 disciplini normativamente la cessione in blocco dei crediti delle banche in maniera diversa rispetto alla cessione dei crediti ordinaria di cui agli artt. 1260 ss. c.c., imponendo adempimenti formali ulteriori come – in particolare – la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.
L’Ordinanza della Cassazione n. 10200 del 16.04.2021 in esame evidenzia come la cessione del credito sia un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto abbia solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari. Nel caso di cessioni in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c. c.
La Suprema Corte ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale esonerando, di conseguenza, il soggetto cessionario dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
In poche parole, la notifica al ceduto può avvenire anche dopo la pubblicazione della notizia sopra richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In questo modo, a parere dell’Organo Giudicante, non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale.
In definitiva, l’Ordinanza della Cassazione ci permette di individuare tre distinti profili:
1. il perfezionamento della cessione, tramite pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale;
1. il perfezionamento della cessione, tramite pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale;
3. l’opponibilità della cessione al debitore ceduto, tramite notifica al debitore stesso.
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