25 LUGLIO 2022
COMMENTO AL DDL N.2636 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARIO”
Redazione Consilia
Il Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 ha approvato il Disegno di Legge n. 2636 recante “Disposizioni in materia di giustizia e processo tributari”; il DDL è stato presentato in Senato il successivo 1° giugno 2022, ed attualmente è in corso di esame in commissione.
L’iniziativa del Governo si colloca nell’ambito del programma di attuazione delle previsioni del PNRR in tema di giustizia tributaria che prescrivono il completamento della riforma della giustizia tributaria entro il 31 dicembre 2022 e l’adozione dei necessari provvedimenti di attuazione entro il 2023.
Uno degli obiettivi principali della riforma in parola, come espressamente dichiarato nell’Analisi tecnico – normativa collegata al DDL, è la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione del magistrato tributario professionale.
Facendo crescere il livello professionale dei giudici, l’intervento normativo punta a migliorare la qualità delle sentenze di merito che nel sistema attuale generano un numero elevato di contenziosi in Cassazione.
L’intervento normativo, inoltre, mira a ridurre l’arretrato dei ricorsi tributari in Cassazione e alla riduzione dei tempi del processo.
Come anticipato, una delle novità principali riguarda la previsione della figura del magistrato tributario professionale. A differenza dell’attuale sistema, in cui i giudici tributari (definiti “componenti delle Commissioni tributarie”) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, tra coloro che sono iscritti negli appositi elenchi previsti nel ruolo unico di cui all’art. 4 comma 39-bis L. 12.11.2011, n. 183, con la riforma viene previsto che la giurisdizione tributaria sarà esercitata da magistrati tributari, la cui nomina si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza, di norma, annuale in relazione ai posti vacanti.
Inizialmente, accanto ai magistrati tributari togati, verrà mantenuto sino ad esaurimento il ruolo unico relativo ai giudici tributari onorari, i quali saranno collocati in pensione al raggiungimento del 70° anno di età.
Il concorso sarà articolato in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e successive modificazioni (ovvero secondo le medesime modalità di accesso alla magistratura ordinaria), e in una prova orale.
A sua volta, la prova scritta consisterà nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.
La prova orale verterà su dieci materie, tra le quali diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare.
Con la modifica delle modalità di selezione dei giudici, la riforma punta all’istituzione di una magistratura autonoma e specializzata che assicuri la terzietà e l’indipendenza mediante la professionalizzazione del magistrato tributario. Sempre nell’Analisi tecnico – normativa collegata al DDL, si legge testualmente che “si prevede una figura di magistrato che lavori a tempo pieno e in modo esclusivo nella giurisdizione tributaria, con una remunerazione parametrata a quella spettante ai magistrati ordinari”.
La professionalizzazione del magistrato tributario e il suo inserimento esclusivo nella giurisdizione tributaria hanno, quindi, come obiettivo sia il miglioramento delle competenze tecniche del giudice, che dovrà tradursi nella produzione di sentenze dal contenuto non più censurabile in Cassazione, e sia la produzione di un maggior numero di sentenze da parte di ogni singolo giudice.
Il controllo sull’efficienza dei “nuovi” magistrati tributari e sul corretto andamento della giustizia tributaria, infine, verrà assegnato ad un apposito ufficio istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero l’Ufficio Ispettivo.
2. Le novità sul processo tributario in Cassazione
Le novità in tema di processo tributario in Cassazione riguardano l’introduzione di due norme processuali tendenti a “rendere più tempestivo l’intervento nomofilattico da parte della Suprema Corte di Cassazione”.
In particolare, è previsto l’inserimento, dopo l’articolo 363 del codice di procedura civile, dell’art. 363-bis “Principio di diritto in materia tributaria”.
Tale norma prevede l’introduzione del cosiddetto “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”.
In pratica, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione potrà formulare, con ricorso, una richiesta al Primo Presidente della Suprema Corte di rimettere una questione di diritto di particolare importanza, ovvero che presenti difficoltà di interpretazione e vi siano pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito; oppure la questione sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte; oppure, ancora, abbia ad oggetto una materia che sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
Il Primo Presidente, valutata l’ammissibilità del ricorso del Procuratore, ne dispone la trattazione avanti le Sezioni Unite per l’enunciazione del principio di diritto.
È evidente la finalità del nuovo istituto, ovvero rafforzare la funzione nomofilattica della Corte anche in materia tributaria: la pronuncia del principio di diritto su questioni di particolare importanza dovrebbe condurre i giudici del merito ad uniformarvisi riducendo in questo modo i contrasti e di conseguenza il contenzioso in generale.
Analoga finalità persegue anche la seconda norma processuale introdotta in tema di processo tributario in Cassazione, ovvero il nuovo art. 62 -ter del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante “Rinvio pregiudiziale”.
La facoltà di rimettere una questione di particolare importanza che abbia gli stessi requisiti previsti per i casi di rimessione ad istanza del Procuratore Generale, è prevista anche in capo ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali o regionali.
Nelle ipotesi già descritte con riferimento al ricorso nell’interesse della legge, i giudici del merito possono disporre con ordinanza non impugnabile il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia.
In tali casi, se il giudice ritiene di disporre un rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con la stessa ordinanza con la quale formula la questione di diritto, il giudice dispone la sospensione del processo fino alla decisione della Suprema Corte.
L’ordinanza di rinvio è soggetta al controllo del Primo Presidente della Corte, il quale ne deve valutare l’ammissibilità.
Solo all’esito di tale “filtro”, previsto per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l’effetto paradossale di aumentare anziché ridurre il contenzioso in Cassazione, la questione verrà rimessa alle Sezioni Unite per la trattazione e l’enunciazione del principio di diritto.
Sia il rinvio pregiudiziale che il ricorso nell’interesse della legge, in definitiva, sono stati strutturati con l’obiettivo di permettere un intervento tempestivo della Cassazione, la quale potrà affermare con celerità una interpretazione chiara su una norma nuova o sulla quale non si sia ancora pronunciata; interpretazione in grado di orientare non solo gli indirizzi dei giudici di merito, ma anche l’amministrazione finanziaria e i contribuenti, con conseguente effetto di prevenzione di un probabile contenzioso.
L’uniformità di interpretazione delle norme e l’uniformità delle pronunce sono perseguite anche mediante l’istituzione dell’Ufficio del Massimario nazionale presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Il compito della nuova struttura sarà quello di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni dalle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Le massime delle suddette decisioni saranno raccolte nella banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Le nuove disposizioni sul processo tributario
La riforma prevede interventi anche sul processo di merito di primo grado.
Innanzitutto, viene introdotta la “competenza del giudice monocratico”.
Il nuovo art.4- bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che “le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino ad € 3.000,00. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile”.
Per le cause di valore nei limiti di € 3.000,00, l’organo giudicante sarà composto da un giudice unico e non da un collegio di tre membri, con la conseguenza che ci saranno più risorse destinate alla trattazione di tali cause.
Per quanto riguarda il rito, è previsto che nel procedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si applichino le stesse norme relative ai giudizi resi in composizione collegiale.
Sempre nell’intento di ridurre il contenzioso, sono state delimitate le ipotesi di appellabilità delle sentenze rese dal giudice monocratico.
L’art. 52 comma 1 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.564, infatti, viene integrato prevedendo che la sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico può essere appellata esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia.
Al fine di prevenire accertamenti incidentali relativi alla querela di falso, è stata introdotta la facoltà per i giudici di ammettere la prova testimoniale quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso. La prova testimoniale, tuttavia, è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Infine, con riferimento le controversie soggette alla mediazione obbligatoria, ovvero di valore non superiore ad € 50.000,00, viene introdotta la Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria.
Secondo le previsioni del nuovo art. 48- bis 1, “per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17 – bis, la Commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”.
Si tratta anche in questo caso di intervento normativo volto a ridurre il contenzioso attraverso lo strumento della conciliazione, anche nel corso del giudizio.
In conclusione, il legislatore, attraverso le nuove Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, gli investitori italiani ed esteri, ha inteso dare prova concreta della volontà di rispettare gli impegni assunti con il PNRR: snellire e velocizzare il contenzioso tributario, soprattutto in Cassazione, e migliorare la qualità delle sentenze di merito con la previsione del giudice a tempo pieno.
Il Governo è così intervenuto sull’efficientamento del procedimento tributario, attraverso il rafforzamento del contraddittorio, dell’autotutela e degli strumenti deflattivi e l’ammodernamento della struttura delle Commissioni tributarie, nell’ottica favorire una più elevata specializzazione dell’organo giudicante e una maggior qualità delle decisioni.
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