26 MARZO 2021
COVID-19 E BONUS AFFITTO 2021
Redazione Consilia
Durante la crisi pandemica sono aumentati i casi di insolvenza e il fenomeno riguarda anche i proprietari di immobili ad uso abitativo, con un numero sempre maggiore di conduttori che non riesce a pagare le spese condominiali e che, nei casi più gravi, non hanno la liquidità necessaria per corrispondere il canone mensile.
Per tentare di arginare tale situazione, la Legge di Bilancio n. 178/2020 per l’anno finanziario 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, prevede il cosiddetto Bonus affitto 2021 che permette un risparmio fino a 1.200 euro l’anno per il locatore che decida di ridurre l’affitto al proprio inquilino; nello specifico la riduzione è del 50% sotto forma di credito d’imposta entro il limite di 1.200 euro l’anno. In presenza di una riduzione del canone per l’intero anno 2021, è riconosciuto, pertanto, ad ogni locatore un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili (per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese), riduzione che può essere limitata anche solo per alcuni mesi.
Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti: l’immobile deve essere (i) situato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa e (ii) adibito ad abitazione principale da parte dell’inquilino locatario (dal 2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza); infine, (iii) deve essere accordata una riduzione dell’importo del canone di affitto stabilito dal contratto.
Per il Bonus affitto 2021 è prevista una dotazione pari a 50 milioni di euro e, ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo, utilizzando il modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
Il bonus sulle locazioni era già stato introdotto dal decreto D.L. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”); in particolare, nel decreto di conversione in legge era stato introdotto l’articolo 9-ter che prevedeva l’istituzione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti”; l’agevolazione del decreto “Ristori” viene ripresa nella Legge di Bilancio 2021, ma nella stessa non viene evidenziata la condizione della temporalità del contratto, e di conseguenza il Bonus affitto 2021 dovrebbe valere per tutti i contratti, anche per quelli sottoscritti dopo il 29 ottobre 2020.
Per quanto riguarda gli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito, la legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche al credito di imposta previsto per tali contratti, estendendone la durata sino alla data del 30 aprile 2021.
Tuttavia, potranno beneficiare del bonus affitto fino a tale data solo le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. In favore degli esercenti attività legate al turismo, fortemente danneggiati dalla crisi da Covid-19, viene quindi garantito il riconoscimento del bonus fiscale pari al 60% dei canoni d’affitto relativi ai primi quattro mesi dell’anno, sempre a condizione che la somma dovuta venga pagata entro il 2021.
Tale misura si inserisce nel quadro delle agevolazioni specifiche per il settore del turismo. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus sugli affitti del 60% spetta indipendentemente dal volume d’affari e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
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