22 LUGLIO 2020
COVID-19 E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
Redazione Consilia
Con un Position Paper del mese di giugno 2020
Confindustria offre le prime indicazioni riguardo al profilo dell’adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 per far fronte all’emergenza epidemiologica, agli obblighi del datore di lavoro e al ruolo dell’Organismo di Vigilanza.
La pandemia ha determinato e amplificato alcuni potenziali profili di rischi che possono essere distinti in:
• rischi diretti, conseguenti al contagio da Coronavirus negli ambienti di lavoro e correlati ai reati
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contemplati quali fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
• rischi indiretti, i quali rappresentano un’ “occasione” per la commissione di alcune e diverse fattispecie di reato incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto 231, già valutati come rilevanti in fase di risk assessment e rispetto ai quali dovrebbero essere stati adottati idonei presidi. Pertanto, al fine di prevenire la commissione di fattispecie rilevanti anche in chiave 231, per le imprese dotate di Modello sarà eventualmente opportuno:
• aggiornare (anche mediante Addendum) i presidi e i protocolli specifici in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro adottati dal datore di lavoro, alla luce delle
misure anti-contagio individuate di volta in volta dalle Autorità pubbliche e contenute
nei vari decreti-legge, DPCM e protocolli di sicurezza, nonché vigilare sul loro rispetto da parte dei lavoratori, attraverso la costituzione di un Comitato interno e la predisposizione di documentazione e reportistica adeguata.
• rafforzare l’applicazione dei presidi e procedure già esistenti, adattandoli ai nuovi contesti organizzativi venutisi a determinare per la gestione dell’emergenza sanitaria, al fine di ridurre l’esposizione, ad esempio, ai rischi di condotte corruttive verso la
PA e i soggetti privati, di utilizzo e impiego irregolare di lavoratori, di commissione di illeciti contro l’industria e il commercio, di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, d’infiltrazioni della criminalità organizzata e commissione di illeciti informatici.
In questo contesto, assume un ruolo chiave l’Organismo di Vigilanza, chiamato a vigilare sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure anti-contagio attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche, proponendo, se necessario, una revisione o un’integrazione del Modello stesso. A tal fine, è fondamentale l’intensificazione dei flussi informativi da e verso l’ente, volti alla condivisione delle informazioni e delle decisioni assunte in proposito, nonché a garantirne l’adeguatezza rispetto al quadro normativo di riferimento.
Secondo Confindustria, considerata la natura straordinaria ed emergenziale della pandemia in corso e all’assenza delle necessarie competenze tecnico-scientifiche in capo ai datori di lavoro, sarebbe ragionevole sostenere l’esclusione di profili di responsabilità in capo al datore di lavoro e all’impresa che abbiano adottato ed implementato le misure anti-contagio prescritte dalle Autorità pubbliche per far fronte al rischio pandemico.
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