26 APRILE 2020
DECRETO LIQUIDITA’
Redazione Consilia
Il decreto LIQUIDITA’[1] stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti immobiliari effettuati dalle banche esclusivamente nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia statale potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite. Tipicamente l’ipoteca sull’immobile.
In sostanza, per i finanziamenti concessi fino a fine anno, la banca potrà avere il proprio credito garantito sia attraverso l’ipoteca sull’immobile, sia dallo stato.
In base alle disposizioni del decreto (Art. 13 comma 1 lettera e) saranno ammissibili alla garanzia statale anche finanziamenti effettuati per la rinegoziazione del debito, purché’ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10 percento del debito residuo del finanziamento rinegoziato.
È interessante osservare come il decreto (art. 13 Comma 1 lettera b) stabilisca anche che l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.
1) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
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