23 FEBBRAIO 2021
IL CREDITO SU PEGNO: NOZIONE GIURIDICA E MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO
Redazione Consilia
Il credito su pegno è una forma di credito che ha una storia lunga secoli e viene tutt’ora praticata da chiunque voglia ottenere una somma di denaro di importo non elevato, ma per diverse ragioni non gli è possibile accedere agli ordinari canali di credito.
Tale forma di finanziamento è disciplinata dalla Legge n.745/1938, dal Decreto Ministeriale Applicativo n. 1279/1939, nonché dall’art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, normativa tutt’ora vigente nonostante sia alquanto datata, che mirava a regolamentare una tipologia di operazioni di prestito utilizzata da lungo tempo ed all’epoca ancora ampiamente diffusa.
Il legislatore degli anni 30 perseguì la regolamentazione ed il controllo dell’attività dei mutuanti, mediante la funzione sociale del rafforzamento, secondo una terminologia moderna, del c.d. microcredito.
Alla normativa richiamata, inoltre, è opportuno collegare le disposizioni del Codice civile, in particolare l’art. 2744 c.c. che disciplina il divieto del patto commissorio. L’articolo recita: “è nullo il patto con quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”.
La ratio sottesa alla norma va individuata nella possibilità che il bene dato in pegno potrebbe avere un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce, e di questo valore superiore il creditore non può profittare, a danno del debitore.
Pertanto, è nullo il patto con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore. Questo divieto non può essere eluso con la vendita a scopo di garanzia, perché configurerebbe un contratto in frode alla legge.
Il contratto in esame può essere definito speciale, in ragione, per un verso, della costruzione del rapporto, data la contemporanea presenza nel proprio schema causale degli elementi costitutivi del mutuo e del pegno, per altro verso, della peculiarità delle disposizioni che lo disciplinano, tese a creare una rete protettiva a difesa, in primis, degli interessi del debitore pignoratizio.
Infatti, la causa del contratto di credito pignoratizio è complessa, ed è data dalla combinazione di un contratto di mutuo, ossia dalla consegna di una somma di denaro, con obbligo di restituzione, con la presenza di un pegno posto come garanzia dello stesso.
Il credito su pegno consiste, più nello specifico, in un prestito personale che viene erogato a fronte di un pegno e permette al cliente di ricevere la somma di denaro desiderata lasciando in garanzia alla banca o alla società finanziaria degli oggetti d’oro o altri oggetti di valore.
Di regola sono accettati in pegno oggetti preziosi in genere, come gioielli, perle, pietre preziose, oggetti d’oro, d’argento o platino, orologi di pregio, monete preziose, ma anche quadri, tappeti e pellicce ed oggetti d’uso comune di qualunque genere che abbiano un valore commerciale e che siano di facile realizzo, che siano cioè facilmente vendibili. In UK e US si parla addirittura di art lending per rappresentare un’operazione finanziaria (di apertura di credito o di finanziamento) a fronte della costituzione in garanzia (o collateralizzazione) di una o più opere d’arte o di un’intera collezione.
Se il bene che si intende concedere in pegno rientra, quindi, tra quelli che la banca o la società finanziaria accetta in garanzia, allora si dovrà procedere a determinarne il valore.
La stima viene eseguita da un perito ed il valore attribuito al bene da dare in pegno costituirà la base per calcolare l’ammontare del prestito che si potrà ottenere. Tipicamente per gli oggetti preziosi il prestito che si potrà ottenere in cambio del pegno su di essi non supera i 4/5 del valore stimato degli oggetti stessi, mentre per ogni altro bene concesso in pegno si ottiene in cambio un prestito non superiore ai 2/3 del valore attribuito ad essi dallo stimatore.
In questo modo la banca o la società finanziaria non perderanno nulla o quasi nel caso in cui il proprietario del bene dato in pegno non restituisse la somma avuta in prestito maggiorata degli interessi.
Il regolamento della banca o della società finanziaria stabilirà anche il valore minimo e massimo del prestito che si potrà comunque ottenere e la durata minima e massima del prestito.
Stimato il bene e determinato, quindi, l’ammontare del prestito che può essere concesso, il credito su pegno si perfeziona con il rilascio della polizza e con la consegna del bene.
Una volta che sia scaduto il termine di durata del credito su pegno può accadere che:
Nel primo caso, cioè di riscatto, il proprietario, come detto, dovrà restituire alla banca l’importo prestato maggiorato degli interessi. Invece, nel caso di asta, il valore conseguito dalla vendita del bene viene ovviamente incamerato dalla banca o dalla società finanziaria, salvo il caso in cui il bene sia venduto per un valore superiore all’importo spettante alla banca o alla società finanziaria, che comprende gli interessi e la commissione d’asta: in questo caso l’eccedenza viene consegnata al proprietario del bene, ormai ex proprietario considerata la avvenuta vendita del bene all’asta.
Trattandosi di un prestito personale “non finalizzato”, è possibile richiederlo indipendentemente dalle esigenze che si intendono soddisfare, quali sussistenza, esigenze quotidiane, esigenze professionali/ aziendali o per spese voluttuarie.
Come si può evincere, il credito su pegno è una forma di finanziamento che si ottiene in tempi rapidi (la garanzia, infatti, consiste nella semplice consegna del bene dato in pegno) e alla quale possono accedere, anche i cosiddetti “cattivi pagatori”, ad esempio i protestati, cioè quei soggetti che difficilmente riuscirebbero ad accedere al credito per altra via.
Tuttavia, come sopra indicato, l’accesso al credito su pegno deve sottostare alle seguenti condizioni:
Questo strumento risponde alle esigenze di ogni persona fisica, ma per la sua flessibilità ha di recente attratto anche le imprese. Nuove e diverse esigenze di credito a breve/medio termine e, talvolta, la necessità di fronteggiare improvvise situazioni di scarsa liquidità, spingono molte imprese ad avvalersi, legittimamente, del credito pignoratizio.
Le norme regolanti il credito su pegno si applicano anche nell’ipotesi in cui il destinatario sia persona diversa da quella fisica, applicandosi gli ordinari principi e regole di diritto societario.
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