14 SETTEMBRE 2021
IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO
Redazione Consilia
NOZIONE GIURIDICA E NUOVE REGOLE
Il pegno mobiliare non possessorio è disciplinato dal D.lg. n. 59/2016, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”. Si tratta di un istituto innovativo rispetto ai noti strumenti di garanzia del credito previsti dal Codice civile.
Nonostante la circostanza che tale istituto sia stato introdotto all’interno di una legislazione d’urgenza, focalizzata sulla tutela del credito degli investitori in istituti di credito posti in liquidazione coatta amministrativa, lo stesso non è operativo nei soli confronti dei creditori appartenenti alla classe bancaria. Il decreto, infatti, pone come unico requisito soggettivo del nuovo istituto del pegno non possessorio l’iscrizione al Registro delle imprese da parte del richiedente.
Si tratta, infatti, di una forma speciale di pegno finalizzata a coniugare l’esigenza del finanziamento dell’impresa, con la tutela dei creditori alla realizzazione del loro diritto e alla certezza dei tempi di soddisfazione del credito.
Nel Capo I, dedicato alle misure a sostegno delle imprese e all’accelerazione del recupero dei crediti, è inserita una disposizione che prevede una nuova forma di garanzia, avente i caratteri della specialità, rispetto alla figura generale del pegno, e della settorialità, considerato lo stretto collegamento di tale garanzia ai crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.
La garanzia speciale, disciplinata dall’art. 1 del D. lg. n. 59/2016, si caratterizza per l’inerenza all’impresa sia dei crediti garantiti che dei beni oggetto di pegno non possessorio.
L’art.1, comma 1, prevede, infatti, che: “Gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.”
Il decreto, quindi, prevede la possibilità, per gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, di costituire in pegno beni determinati o determinabili, presenti o futuri senza necessità di privarsi del possesso degli stessi, a garanzia dei soli crediti inerenti l’attività d’impresa.
La legge di conversione del suddetto decreto, la L. n. 119/2016, ha poi esteso la misura anche alla garanzia su crediti concessi a terzi. La valida costituzione del pegno, infatti, secondo lo schema tradizionale, richiede lo spossessamento del bene da parte del debitore, presupposto di non immediata percezione nella realtà attuale degli scambi internazionali, sempre più caratterizzati da prodotti finanziari e da beni dematerializzati.
I crediti che possono beneficiare di tale garanzia devono essere caratterizzati da una connotazione non solo soggettiva, in quanto il debitore deve essere un imprenditore iscritto nel Registro delle imprese, ma anche oggettiva ben precisa, dovendo essere afferenti all’esercizio dell’impresa. Non può trattarsi, quindi, di crediti personali dell’imprenditore e l’estraneità del credito garantito all’attività d’impresa comporta la nullità della garanzia, con la conseguente possibilità per gli altri creditori, nonché per il curatore in caso di fallimento, di contestare l’applicazione delle norme contenute nella disposizione in esame.
La peculiarità di questo istituto è proprio la mancanza di uno dei presupposti tradizionali della garanzia pignoratizia, ossia lo spossessamento del bene da parte del debitore e la contestuale traditio rei al creditore o ad un terzo. La disciplina del pegno non possessorio è orientata a garantire comunque i requisiti fondamentali a tutela delle ragioni del creditore, ossia la pubblicità e l’opponibilità a terzi attraverso l’annotazione in pubblici registri.
L’art. 1 al comma 2 prevede una generalizzazione della garanzia pignoratizia a tutti i beni mobili inerenti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, stabilendo che: “Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.”
Il fondamento del pegno non possessorio risiede nella necessità delle imprese di fare ricorso al credito e nell’esigenza di offrire garanzie affidabili al creditore. La circostanza che i beni idonei a costituire oggetto di garanzia siano al contempo necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa ha suscitato l’interesse a ricercare, anche nell’ottica di favorire investimenti transfrontalieri, forme di tutela del credito tramite il patrimonio mobiliare che non implichino lo spossessamento e che consentano l’estensione della garanzia a beni che entreranno nel patrimonio del debitore in un momento successivo rispetto a quello della stipulazione dell’accordo.
Un altro aspetto rilevante risiede nell’opportunità per il debitore di impiegare i beni nell’esercizio della propria attività escludendo, quindi, una limitazione all’attività produttiva ed aziendale, circostanza non realizzabile laddove la garanzia mobiliare imponga lo spossessamento.
Il legislatore, sotto il profilo costitutivo, ha optato per un regime costitutivo della garanzia che si basa sulla forma scritta dell’atto ad substantiam e uno specifico sistema di pubblicità legale, precisamente l’iscrizione nel registro dei pegni non possessori.
In primo luogo, viene previsto il contratto scritto a pena di nullità, come emerge dalla lettera dell’art. 1, comma 3 del D.lg. n. 59/2016, in cui si evince che: “Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.”
Inoltre, il Legislatore ha raggiunto le finalità di pubblicità della garanzia tramite l’iscrizione della stessa in un database informatico, affidando al solo meccanismo scritturale la funzione pubblicitaria, con valenza di pubblicità dichiarativa. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.lg. n. 59/2016: “Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali”.
Il pegno, dunque, acquista il grado dalla data di iscrizione nel Registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate, assicurando la risoluzione dei conflitti che potrebbero sorgere tra quei soggetti creditori che abbiano costituito pegno mobiliare non possessorio sullo stesso bene mobile.
Tale iscrizione prevede la necessaria indicazione del creditore, del debitore, del terzo datore del pegno (se presente), della descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, della specifica individuazione del medesimo bene. Ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata mediante una nuova iscrizione nel Registro da fare prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell’iscrizione, invece, può essere chiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal datore del pegno oppure può essere domandata giudizialmente
Nel caso in cui il debitore di un’obbligazione garantita da pegno non possessorio si renda inadempiente, il creditore pignoratizio può procedere all’escussione della garanzia non possessoria ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del D.lg. n. 59/2016.
In particolare, il creditore che intenda procedere all’escussione deve, per prima cosa, notificare l’intimazione al debitore, agli altri eventuali creditori che abbiano trascritto un pegno non possessorio e all’eventuale terzo concedente il pegno che, rischiando di essere pregiudicati dall’iniziativa del creditore, hanno il diritto di proporre opposizione.
Il creditore, alternativamente, ha la facoltà di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita. Tuttavia, la vendita prevede una serie di cautele stabilite a favore non solo del debitore, ma anche a tutela degli altri creditori che possano vantare diritti sul residuo valore del bene;
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel Registro di cui al comma 4, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita. In tale ipotesi, il contratto deve prevedere i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione;
d) all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto di pegno, iscritto nel Registro delle imprese, consenta tale possibilità e preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.
L’art. 1, comma 8 del decreto dispone che in caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere all’escussione del pegno secondo quanto previsto dal comma 7, ossia “solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione”. Dunque, diversamente da quanto previsto dall’art. 53 della Legge Fallimentare per il pegno ordinario, per il quale il creditore pignoratizio può vendere la cosa oggetto di pegno solo su autorizzazione del giudice delegato, l’unico requisito richiesto per la realizzazione stragiudiziale del pegno non possessorio è costituito dall’ammissione allo stato passivo. Pertanto, l’autotutela esecutiva del creditore è piena, essendo necessario solo l’accertamento del credito in sede di formazione dello stato passivo.
Inoltre, il D.lg. n. 59/2016 all’art. 1, comma 9 prevede espressamente una tutela di tipo risarcitorio per il debitore, precisamente: “Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando l’escussione è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle predette lettere a), b), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della cessione, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione di cui alla lettera d)”. La norma sembra, quindi, ricavare spazio per la tutela risarcitoria in presenza della violazione delle modalità stabilite per l’escussione del pegno e la vendita del bene ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 1 dispone un rinvio alla disciplina civilistica del pegno ordinario, limitatamente alle norme compatibili. La compatibilità andrà valutata, ovviamente, con riferimento all’assenza dello spossessamento del bene da parte del debitore.
La ratio della disciplina in esame è di agevolare gli imprenditori, soprattutto agricoli, per i quali l’ordinaria figura di pegno mal si concilia con le loro esigenze produttive. Pretendere, infatti, la consegna del bene al creditore significa interrompere il ciclo produttivo dell’imprenditore agricolo, ed impedirgli la trasformazione del prodotto concesso in pegno nel bene definitivo da vendere. Per tale ragione, l’imprenditore agricolo difficilmente costituiva pegno e quindi era escluso da tale forma di approvvigionamento di credito.
Occorre sottolineare che le esigenze economiche portarono ben prima del 2016 all’applicazione, in ristrettissimi ambiti, dei pegni non possessori.
Con la L. n. 401/1985 è stata disciplinato il pegno non possessorio a favore delle imprese produttrici di prosciutti a denominazione d’origine controllata. Nel 2001 con la L.122/2001, tale disciplina è stata estesa anche alle aziende di prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione a denominazione d’origine controllata. Infine, con il D.lgs. n. 102/2004 è stata estesa la portata dell’istituto anche ai c.d. imprenditori del vino.
Per le ragioni sopra esposte, si può ritenere il pegno non possessorio disciplinato dal D.lg. 59/2016 come il punto di arrivo di una fattispecie nata in via di prassi, confermata dalla giurisprudenza e lentamente progredita con frammentarie legislazioni speciali in ambiti ristrettissimi, fino ad assumere l’attuale carattere “generale”, ben tenendo in considerazione le limitazioni oggettive e soggettive già evidenziate.
Fino a poche settimane fa, il pegno non possessorio era considerato un istituto “astratto”, in quanto non era stata ancora predisposta la creazione del registro informatico dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate, condizione quest’ultima per l’opponibilità del pegno ai terzi.
Precisamente, il 10 agosto 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 114 del 25 maggio 2021, di concerto con il Ministero della Giustizia.
Il decreto dà attuazione all’art. 1, comma 4 del D. Lgs. N. 59/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti l’esercizio dell’impresa.
Il nuovo decreto prevede l’istituzione presso l’Agenzia delle Entrate di un registro informatizzato, precisamente il “Registro dei pegni non possessori”. Come detto in precedenza, il bene viene dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto nel registro dei pegni mobiliari non possessori per garantire l’opponibilità verso i terzi. Dunque, finalità del registro è la pubblicità dichiarativa.
Il lungo procedimento di redazione e approvazione del decreto regolamentare, con i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, ha visto attivamente coinvolta l’Agenzia delle Entrate, per gli aspetti tecnici e realizzativi a supporto dei ministeri competenti e, in particolare, nel coinvolgimento degli stakeholder esterni e istituzionali. Proprio le considerazioni e valutazioni di questi ultimi hanno contribuito a perfezionare il testo del decreto, con l’obiettivo di costruire uno strumento efficace per il mercato che potrà contribuire significativamente al sostegno degli investimenti per le imprese.
Con l’attivazione del Registro Pegni, nei tempi previsti dal decreto, gli imprenditori di tutti i settori avranno, infatti, uno strumento in più di accesso al credito, da considerare “credito buono”, in quanto basato su parte del reale valore delle aziende, quali mezzi di produzione, scorte di magazzino, beni in fase di trasformazione, ecc.
Le principali novità previste dal recente decreto interministeriale riguardano: la definizione delle tipologie di atti costitutivi, il modello di riferimento delle modalità di registrazione, le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro Pegni, le modalità di consultazione e le relative tariffe.
Inoltre, il Legislatore ha incluso tra i beni soggetti a registrazione anche i marchi, i brevetti e i diritti di proprietà industriali o intellettuali, nonché le azioni e le partecipazioni, superando così molte perplessità iniziali.
Per quanto riguarda gli atti costitutivi, da inviare al Registro Pegni insieme alla domanda di iscrizione, questi possono essere redatti nelle seguenti forme:
In un’ottica di semplificazione, il decreto ha previsto altresì la possibilità di redigere l’atto in forma di contratto privato con firma digitale, che può essere inviato da una delle parti coinvolte, quali il creditore, il debitore o il terzo datore di pegno o da un loro rappresentante munito di procura.
Per quanto concerne, invece, il contenuto della domanda di iscrizione l’art. 3, comma 2 del decreto prevede che vengano indicati:
È importante sottolineare che lo scopo del legislatore è stato quello di implementare un processo ispirato alla massima semplicità possibile, infatti è totalmente telematico.
Per i casi più semplici, che possono essere gestiti con un modello standard, è prevista, la possibilità per le parti coinvolte di redigere il titolo unitamente alla domanda, apponendo le relative firme digitali, così da diminuire i tempi di redazione della documentazione per il richiedente e di controllo per l’ufficio preposto.
Al riguardo, il Conservatore del Registro Pegni, posto a capo di un ufficio unico nazionale con sede a Roma e nominato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, effettuerà il controllo della corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell’atto costitutivo. Si precisa che ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto, il Conservatore, nell’ipotesi in cui non riceva i titoli e le domande ai sensi del regolamento, indica sulla domanda i motivi del rifiuto e la restituisce telematicamente, secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 7, alla parte richiedente. Contro il rifiuto del Conservatore, la parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’articolo 745, comma 2 del c.p.c. che disciplina il rifiuto o ritardo nel rilascio di atti pubblici.
Inoltre, il Registro Pegni permette di effettuare visure e di richiedere copie e certificati, con le tariffe indicate nell’allegato al decreto, sempre in modalità esclusivamente telematiche.
Il decreto di attuazione, all’art.12, fissa in otto mesi, dalla data in vigore, precisamente il 25 agosto 2021, i tempi in cui dovrà essere terminata la realizzazione del sistema informatico che gestirà il Registro Pegni.
In questa fase di completamento saranno definiti dettagli di carattere più tecnico nell’ambito di ulteriori provvedimenti attuativi, riguardanti in particolare:
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