13 LUGLIO 2021
LA FORMA DEI CONTRATTI BANCARI STIPULATI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Redazione Consilia
Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. “decreto liquidità”), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, prevede la possibilità di stipulare i contratti relativi alle operazioni bancarie anche in forma diversa e semplificata rispetto a quella prescritta dall’art. 117 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo Unico Bancario” o “TUB”), secondo cui “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
L’art. 4 del suddetto decreto prevede, infatti, che “i contratti conclusi con la clientela al dettaglio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (oggi prorogato sino al 31.7.2021) soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge”.
Tale disposizione consente, dunque, di (i) sostituire il requisito della sottoscrizione del contratto con l’invio di una comunicazione mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero con altro strumento idoneo, a condizione che la stessa sia accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità e faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo, (ii) soddisfare il requisito della consegna mediante la messa a disposizione di una copia del testo del contratto su supporto durevole, con il successivo onere a carico dell’intermediario di consegnare al cliente la copia cartacea alla prima occasione utile.
Di particolare rilievo appaiono (iii) il requisito della consegna cartacea al cliente di un esemplare del contratto e (iv) l’identificazione della prima occasione utile per la consegna della suddetta copia; la norma emergenziale, infatti, prevede, oltre alla messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole, la consegna della copia cartacea alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Seppur non appaia agevole individuare quale sia l’ulteriore e autonoma funzione perseguita dalla consegna cartacea rispetto a quella della messa a disposizione del cliente di copia del contratto su supporto durevole, pare potersi affermare che la struttura rimediale idonea a giustificare tale funzione è quella della cessazione di efficacia del rapporto, ex nunc; secondo la previsione di cui all’art. 4, se il rapporto non viene adeguato alla normalità nella prima occasione utile, lo stesso non è più idoneo a coprire alcuna ulteriore operazione.
Passando, invece, all’identificazione della prima occasione utile per la consegna cartacea della copia del contratto, preme segnalare come la formula della prima occasione utile non abbia origine legislativa, ma risponda, piuttosto, ad una prassi adottata da Banca d’Italia, che in più occasioni ha accompagnato l’applicazione di nuove normative con l’indicazione di portarle a conoscenza del cliente alla prima occasione utile; nel caso di specie, la prima occasione utile non può che essere quella data dalla prima operazione compiuta dopo la fine della pandemia da Covid-19.
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