20 OTTOBRE 2020
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Redazione Consilia
L’ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020 N.104 INTRODUCE LA COSIDETTA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Essa consiste in una nuova rivalutazione che potrà essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2020.
Possono beneficiare della rivalutazione i seguenti soggetti:
Sono oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali (ad esclusione dell’avviamento), ammortizzabili e non ammortizzabili, iscritti nelle immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, ad eccezione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa e dei beni monetari (obbligazioni, crediti, etc.);
La norma prevede che la rivalutazione avvenga nel bilancio al 31 dicembre 2020 per i beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 e potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene senza dover rivalutare tutti i beni presenti nella medesima categoria.
E’ consentito procedere alla rivalutazione anche in assenza di perizia giurata di stima dei beni.
Tuttavia, è necessario fornire una rappresentazione corretta e veritiera del valore massimo recuperabile del bene oggetto di rivalutazione all’interno del bilancio 2020.
In assenza di idonea documentazione a supporto delle valutazioni operate e/o in caso di importi rilevanti è comunque consigliabile la richiesta di una perizia di stima dei valori stessi. Nel caso in cui il valore recuperabile sia inferiore a quello oggetto di rivalutazione, si dovrà procedere a delle svalutazioni negli esercizi successivi.
La rivalutazione potrà avere rilevanza solo civilistica oppure anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti nel bilancio 2020. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Non sono previste aliquote differenziate per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Nel caso di rivalutazione con valenza anche fiscale il saldo attivo di rivalutazione che verrà iscritto nel patrimonio netto di bilancio costituisce una riserva in sospensione di imposta che potrà essere affrancata mediante versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10% potendo così essere classificata tra le riserve di utili oppure, in caso di distribuzione, tassata in capo al soggetto percettore secondo le ordinarie regole di tassazione dei dividendi.
Gli effetti fiscali sui maggior valori saranno riconosciuti già a partire dal Modello Redditi 2022 competenza 2021 con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti e alla determinazione del limite di deducibilità delle spese di manutenzione; per quanto riguarda i benefici da super e iper ammortamento in corso non ci saranno variazioni in quanto calcolati sul costo di acquisizione e non sul valore fiscalmente riconosciuto degli stessi.
In caso di realizzo dei beni oggetto di rivalutazione, il riconoscimento dei maggiori valori fiscali ai fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze decorrerà dall’inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione e quindi dal 2024. Pertanto, in caso di realizzo prima di tale periodo, si farà riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.
A seconda del metodo di rivalutazione adottato, i conti economici degli esercizi successivi a quello in cui viene effettuata la rivalutazione potrebbero essere appesantiti dai maggiori ammortamenti sui valori rivalutati, ma saranno compensati dall’incremento del patrimonio netto.
In caso di precedenti rivalutazioni di beni, è possibile rivalutare gli stessi beni detraendo l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta oppure chiedendo il rimborso di quanto già pagato in precedenza.
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