02 FEBBRAIO 2021
LA SENTENZA LEXITOR E GLI IMPATTI SU BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
Redazione Consilia
L’11.09.2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pronunciato una sentenza (causa C-383/18, c.d. “Lexitor”) destinata a riscrivere profondamente i rapporti tra clientela retail e Banche e Intermediari, prevedendo che il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che la disposizione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Con tale pronuncia viene sancito il principio in base al quale devono essere rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata non solo i cd costi recurring, ossia i costi dipendenti dalla durata del contratto di credito, ma anche quelli indipendenti dalla durata del medesimo, i c.d. costi up front.
L’esigenza per la Corte è quella di garantire “una elevata protezione del consumatore, il quale si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista” tutela che risulterebbe fortemente limitata ove riguardasse i soli costi dipendenti dalla durata del contratto. In tale caso poi vi sarebbe il concreto rischio per il consumatore di dover sostenere costi up front più elevati, rispetto a quelli di recurring.
A partire da tale sentenza in Italia vi è stato un primo periodo in cui molti Tribunali si sono espressi a favore della non applicazione automatica della sentenza Lexitor, a cui è seguita una fase successiva, dalla primavera 2020 in poi, in cui diversi Tribunali (Torino, Napoli, Savona e Milano per citarne solo alcuni) hanno ritenuto che la sentenza in parola dovesse essere vincolante anche per il nostro ordinamento.
L’orientamento della sentenza Lexitor è stato recepito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario come si può evincere dall’analisi delle numerose decisioni sulla materia.
Anche la Banca d’Italia è intervenuta il 4 dicembre 2019 con delle linee guida per favorire il pieno allineamento al quadro delineatosi prevedendo:
Le tre pronunce gemelle del Tribunale di Milano di novembre 2020 confermano l’immediata applicabilità dei principi della Sentenza Lexitor, non vi è quindi più alcuna distinzione tra voci up front e recurring.
Alla luce di quanto sopra, al fine di preservare la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela le Banche sono chiamate a fornire dette informazioni nell’ambito:
Nell’ottica di sanare anche la situazione dei contratti in essere occorre altresì dare informativa al pubblico dei consumatori attraverso la predisposizione di informative ad hoc in merito alla illeceità di clausole che possano limitare o impedire la restituzione dei costi up front sostenuti dal cliente, sulla falsa riga di quanto richiesto dalle tre ordinanze gemelle emesse dal Tribunale di Milano lo scorso 3 novembre 2020 contro altrettanti intermediari finanziari.
Il rispetto delle suddette indicazioni da parte degli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori verrà vagliato dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’azione di vigilanza.
Banche e Intermediari che operano nel segmento retail attraverso reti esterne sono quindi chiamate a effettuare un intervento di trasparenza verso i propri clienti, oltre a un’analisi dei rischi connessi alle possibili estinzioni anticipate, verificando la necessità di stanziare appositi accantonamenti in bilancio qualora siano impossibilitati a ribaltare i maggiori costi legati alle estinzioni anticipate sulle proprie reti. Utile sarà anche ridefinire gli accordi con le reti distributive, prevedendo, tra gli altri aspetti:
Di tali maggiori impatti occorrerà infine tener conto nella definizione del pricing dei vari prodotti retail oltre che in quello di cessione dei relativi portafogli.
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