09 SETTEMBRE 2021
LA SOLUZIONE DEL GOVERNO CONTRO I TEMPI E I COSTI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA
Redazione Consilia
Il procedimento civile ordinario è caratterizzato dall’utilizzo, sempre più diffuso, di forme Alternative di Risoluzione delle Controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) pensate per deflazionare i procedimenti giurisdizionali ordinari e sopperire alle inefficienze del nostro sistema giudiziario.
I vantaggi degli ADR consistono nella veloce ed efficace soluzione dei conflitti e nello snellimento del carico giudiziario dal momento che si procede per vie “alternative” senza ricorrere al Giudice.
Inoltre si evita che i soggetti invocanti le tutele riconosciute dal sistema giuridico italiano, scoraggiati dai costi e dalla durata del procedimento giudiziario, rinuncino alla tutela dei propri diritti.
Nonostante in tempi recenti il ricorso agli ADR sia aumentato in modo esponenziale a scapito del contenzioso ordinario, grazie alla maggiore celerità e riservatezza di tali procedimenti a costi sensibilmente inferiori rispetto a quelli delle cause civili, il nuovo Governo Draghi, in ottemperanza alle direttive espresse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha deciso di intervenire sul processo civile ed in particolare sulle ADR.
Intervenuta più volte sul punto, la Ministra della Giustizia Cartabia ha parlato di una “riforma ambiziosa che investe ogni aspetto del processo civile e valorizza gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie rendendo più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt’altro che secondario, stimolare una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, contrastando gli eccessi di litigiosità”. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre i tempi dei giudizi civili di almeno il 40% rendendo il processo efficiente e competitivo in ambito europeo.
Di seguito gli interventi, inseriti nel Maxi Emendamento al DDL AS 1662, riguardanti la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:
Per quel che concerne la procedura di Mediazione, le modifiche messe in campo dalla Ministra Cartabia hanno interessato nello specifico:
In merito al primo punto, la riforma è intesa ad estendere la portata dell’istituto a settori diversi quali: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura.
Per quanto riguarda invece gli incentivi economici e fiscali i principali interventi riguardano: l’esenzione dell’imposta di registro fino a una determinata soglia di valore, la semplificazione del riconoscimento del credito d’imposta per gli accordi conclusi, l’estensione della procedura di riconoscimento di un credito di imposta pari al contributo unificato in caso di giudizio estinto, l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione, credito di imposta a favore degli organismi di mediazione e riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Infine, in relazione al rapporto tra mediazione e giudizio, è prevista la valorizzazione della mediazione demandata dal giudice in un’ottica di collaborazione fra i vari uffici giudiziari.
Oltre alla Mediazione, l’intervento del Governo è volto anche ad un potenziamento dell’Istituto della Negoziazione Assistita. L’idea è quella di estendere il ricorso a tale forma di risoluzione stragiudiziale anche alle controversie di lavoro, non costituendo però condizione di procedibilità.
Importante è anche il profilo giuridico che assumono gli accordi raggiunti in sede di Negoziazione Assistita in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. Secondo la riforma, l’accordo costituisce titolo idoneo per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari.
Tra le procedure ADR investite dalla riforma troviamo anche l’Arbitrato.
L’obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell’istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative attraverso la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare.
Gli autori della riforma, allo scopo di deflazionare il contezioso giurisdizionale, ritengono indispensabile un rafforzamento della garanzia dell’imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell’arbitrato societario o dell’arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti.
In definitiva, gli addetti ai lavori sono concordi nel ritenere che i punti sopra analizzati, se effettivamente confermati, incentiveranno una maggiore fiducia nell’istituzione giudiziaria e permetteranno l’adesione ad una tutela giudiziaria ad un costo non eccessivamente alto indirizzando, contestualmente, le parti verso risoluzione delle controversie in tempi molto più stretti.
Parlando infine di tempistiche, si stima che le leggi delega possano essere adottate entro settembre 2021 e che i decreti attuativi possano essere approvati entro settembre 2022.
In questo modo, l’impatto sulla durata dei procedimenti potrebbe verosimilmente stimarsi alla fine del 2024.
BACK TO TOP
HEADQUARTER
Sede legale: Via Garofalo, 4
20133, Milano (MI)
Sede operativa: Corso Europa, 13
20122, Milano (MI)
info@consiliabm.com
SOCIAL MEDIA