04 MAGGIO 2021
LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE STARTUP E LE PMI INNOVATIVE
Redazione Consilia
Con l’introduzione del D.L. 179/2012 l’Italia ha implementato una strategia rivolta alle nuove imprese ad alto valore tecnologico con l’obbiettivo di facilitarne la nascita e lo sviluppo, dando così vita allo Startup Act.
Innanzitutto, lo Startup Act fornisce una definizione di “startup innovativa” dettando i seguenti criteri come essenziali per ottenerne lo status:
In aggiunta ai criteri appena evidenziati, secondo il D.L. 179 la startup deve altresì rispettare almeno 1 dei seguenti 3 requisiti:
Acquisendo il titolo di startup innovativa, l’impresa può quindi usufruire di tutte le agevolazioni disposte dal decreto-legge.
A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio in startup innovative è disponibile un importante sgravio fiscale, a condizione che le quote di partecipazione vengano mantenute per un periodo minimo di 3 anni:
In aggiunta, da settembre 2013, le startup innovative possono ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo di Garanzia per le PMI, caratterizzato da una copertura fino all’80%, per un massimo di 2,5 milioni di euro.
Possono, altresì, usufruire del programma di finanziamento Smart&Start Italia che prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa che abbia un importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Tale finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni si estendono anche agli aspetti finanziari della startup innovativa costituita in forma di società di capitali:
Le stesse società hanno la facoltà di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (stock option) e i fornitori esterni con schemi di work for equity; i redditi derivanti non concorrono alla formazione di reddito imponibile né ai fini fiscali e né ai fini contributivi.
È importante citare anche le agevolazioni in ambito fiscale, infatti esse:
In conclusione, le startup innovative sono annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, poiché in caso di insuccesso possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. [scarica PDF]
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