15 MARZO 2022
LE LINEE GUIDA ESMA SUI REQUISITI DI APPROPRIATEZZA ED EXECUTION ONLY
Redazione Consilia
L’emanazione delle Linee Guida dedicate ad alcuni aspetti dell’appropriatezza e della execution-only (di seguito anche le “Linee Guida”) deriva dalla consultazione pubblica che era stata avviata dall’ESMA stessa a gennaio del 2021, allo scopo di promuovere la protezione degli investitori a livello comunitario, nell’ambito della disciplina dettata dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal connesso Regolamento delegato (UE) 565/2017.
Gli obiettivi di maggior tutela degli investitori sono perseguiti attraverso:
Più nello specifico, la disciplina contemplata dalla MiFID II prevede che l’intermediario compia una valutazione approfondita, in occasione di servizi di consulenza in materia di investimento e di gestione di portafogli, in quanto servizi di maggior impatto sulle scelte di investimento dei clienti. Nel compiere tale valutazione, l’intermediario, deve prendere in considerazione informazioni che riguardano il cliente e la sua esperienza/conoscenza in materia di investimenti.
Per tutti gli altri servizi di investimento, invece, è sufficiente che l’intermediario attui una valutazione di minore portata, che consideri unicamente la conoscenza ed esperienza del cliente in merito allo specifico strumento o servizio richiesto o offerto, la c.d. “valutazione di appropriatezza”.
È prevista, infine, una speciale esenzione dalla valutazione di appropriatezza per il caso in cui ci sia la sola prestazione del servizio di “mera esecuzione di ordini”, la c.d. execution only.
È importante sottolineare che nei casi in cui l’intermediario non sia obbligato a svolgere la valutazione di appropriatezza, è comunque tenuto ad avvisare la clientela di tale circostanza e della relativa carenza di tutela.
Le Linee Guida, ai sensi dell’interpretazione dell’ESMA, possono sintetizzarsi in quattro argomenti principali:
1) le informazioni da fornire ai clienti sullo scopo della valutazione di appropriatezza;
2) le disposizioni finalizzate alla conoscenza dei clienti e dei prodotti finanziari;
3) la corrispondenza tra prodotti finanziari e clienti;
4) i requisiti correlati.
Per quanto riguarda il primo argomento, l’ESMA ha sottolineato l’esigenza che gli intermediari siano chiari nel riferire ai clienti la suddivisione dei rispettivi obblighi, la loro funzione e la loro importanza. Infatti,fornendo al cliente una corretta informativa sullo scopo della valutazione di appropriatezza, questi sarà in grado di comprendere sia il motivo alla base della richiesta di un certo numero di informazioni, sia l’importanza di fornire informazioni aggiornate, precise e complete.
Il secondo argomento prevede l’obbligo per le imprese di investimento di stabilire, implementare e adottare policy e procedure dirette a raccogliere le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del cliente.
La raccolta di informazioni corrette ed affidabili è uno dei temi centrali della tutela dell’investitore, al punto che, secondo le disposizioni della direttiva MiFID II, quando l’impresa di investimento reputa che le informazioni raccolte non siano sufficientemente affidabili e coerenti, equivale a non aver ricevuto informazioni sufficienti per condurre la valutazione di appropriatezza e, pertanto, le imprese sono tenute ad emettere il relativo avvertimento al cliente.
Inoltre, le imprese di investimento dovrebbero adattare la valutazione di appropriatezza alle caratteristiche dell’investimento, intese come complessità o livello di rischio, in modo che la stessa risulti più approfondita rispetto a quella prevista per prodotti o servizi meno articolati e rischiosi.
Infine, ai sensi delle Linee Guida, le imprese dovrebbero dotarsi di una procedura che definisca come effettuare la valutazione di appropriatezza quando il cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche o quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica. Per quanto riguarda i gruppi, l’ESMA guida l’intermediario a seguire l’approccio più prudente nel momento in cui esegue la valutazione dell’appropriatezza, specificamente di prendere in considerazione le informazioni fornite dal cliente parte del gruppo con il minor grado di conoscenza ed esperienza.
Il terzo argomento riguarda le modalità con le quali deve essere condotta la valutazione di appropriatezza e l’efficacia degli avvertimenti mediante i quali l’intermediario comunica al cliente che il prodotto/servizio richiesto o offerto non ha superato la suddetta valutazione.
Al riguardo, l’ESMA suggerisce di definire policy e procedure adeguate a realizzare un’effettiva ed efficace valutazione delle conoscenze ed esperienze dei clienti, secondo un processo documentato e controllato, anche nel caso in cui le imprese di investimento utilizzino procedure informatiche e algoritmi di valutazione. Al riguardo, nel caso in cui vengano emessi degli avvertimenti di “inappropriatezza”, questi devono essere formulati in modo chiaro, non fuorviante ed essere ben visibili, ad esempio utilizzando un colore diverso per il messaggio di avvertimento rispetto al colore utilizzato per il resto delle informazioni fornite.
Con il quarto argomento, l’ESMA affronta alcune questioni c.d. “correlate”, necessarie, come le precedenti, a garantire un’efficace tutela. In particolare: le qualifiche e competenze richieste al personale; la tenuta dei registri delle informazioni ricevute e i controlli esercitati.
Per quanto riguarda il personale, l’ESMA sottolinea la necessità che il personale dedicato alla valutazione di adeguatezza, sia consapevole del ruolo e delle responsabilità che assume con il proprio operato e che disponga di un adeguato livello di competenze, anche dal punto di vista degli aspetti normativi. In tale senso, è compito dell’intermediario formare al meglio il proprio personale.
Relativamente all’obbligo di registrazione e conservazione che grava sugli intermediari, le disposizioni in materia di tenuta dei registri adottate dalle singole imprese devono essere concepite in modo da permettere loro di tenere traccia: (a) del risultato della valutazione di appropriatezza nonché della logica ad essa sottostante; (b) di qualsiasi avvertimento emesso dall’impresa quando il servizio o prodotto di investimento è stato valutato come inappropriato per il cliente o quando il cliente non ha fornito informazioni sufficienti per consentire all’impresa di effettuare la valutazione di appropriatezza; (c) della circostanza che il cliente abbia chiesto di procedere con l’operazione nonostante l’avviso; (d) se ricorre, la circostanza che l’impresa abbia accettato la sua richiesta in tal senso.
Infine, circa i controlli esercitati, l’ESMA impone agli intermediari di dotarsi di procedure di monitoraggio e controllo idonee a garantire il rispetto dei requisiti di appropriatezza. Un’attenzione particolare deve essere posta ai sistemi automatici di controllo, al fine di assicurare il loro corretto funzionamento ed evitare che essi vengano elusi.
Ferma la nullità dei licenziamenti per giustificato motivo oggetto o collettivi intimati prima della scadenza del termine di 90 giorni, in mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi richiesti dalla legge o anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti nel piano, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento in misura pari al doppio del contributo fissato dalla “Riforma Fornero”, anche nel caso in cui si tratti una procedura di licenziamento collettivo.
Una volta in vigore, tali Linee Guida imporranno agli intermediari di rivedere i propri processi e le proprie procedure relativi alla prestazione dei servizi di investimento sottoposti agli obblighi di valutazione di appropriatezza. In particolare, gli intermediari dovranno prestare particolare attenzione ai questionari da sottoporre ai clienti per la raccolta delle informazioni necessarie per la prestazione dei servizi, alle specifiche misure da adottarsi nella gestione dei rapporti online e, in generale, all’utilizzo di algoritmi e procedure automatizzate in una o più fasi del processo di interazione con la clientela e di profilazione dell’investitore.
Le Linee Guida dell’ESMA entreranno in vigore una volta tradotte in tutte le lingue ufficiale dell’UE e decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione sul sito web dell’ESMA.
Le Linee Guida imporranno agli intermediari una rivisitazione dei propri processi e procedure relativi alla prestazione dei servizi di investimento sottoposti agli obblighi di valutazione di appropriatezza.
Un focus particolare dovrà essere dato sulla struttura dei questionari di adeguatezza che saranno distribuiti alla clientela per l’acquisizione di dati e informazioni utili alla prestazione dei servizi, sui presidi legati alla gestione dei rapporti online e sull’impiego di tecnologie e algoritmi nel corso del rapporto con la clientela e nel processo di profilazione dell’investitore.
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