29 APRILE 2022
LE LINEE GUIDA ESMA SULLE POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE
Redazione Consilia
Gli orientamenti ESMA (35-36-2537) del 31 marzo 2022 su alcuni aspetti delle politiche e prassi di remunerazione evidenziano come la remunerazione del personale coinvolto nella fornitura di servizi e attività di investimento e/o servizi accessori sia prodromica per il raggiungimento dell’obiettivo principale perseguito dall’Autorità Europea di favorire la protezione degli investitori.
La loro emanazione deriva dalla consultazione pubblica avviata dall’ESMA stessa a luglio 2021 e conclusasi ad ottobre dello stesso anno, allo scopo di chiarire e promuovere la convergenza nell’attuazione di alcuni dei nuovi requisiti in materia di remunerazione previsti dalla MiFID II, garantendone un’applicazione uniforme.
La maggior parte dei nuovi requisiti deriva direttamente dagli orientamenti del 2013, concernenti lo stesso tema. Infatti, l’ESMA ha scelto di basarsi sul testo delle precedenti linee guida, perfezionandole e integrandole ove necessario. Al fine di evitare ripetizioni inutili, ha però abrogato quegli orientamenti che sono stati incorporati direttamente nel quadro normativo MiFID II o che sono diventati superflui. Gli altri orientamenti sono stati generalmente confermati, in quanto forniscono ancora un prezioso contributo in termini di esempi pratici e chiarimenti sulle modalità di applicazione dei requisiti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, i destinatari dei presenti orientamenti sono:
Gli orientamenti sono strutturati e suddivisi in tre macro-argomenti:
1. definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione;
2. Governance;
3. controllo dei rischi derivanti dalle politiche e dalle prassi di remunerazione.
Per quanto riguarda la definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione, le linee guida, ai sensi della Direttiva MiFID II, prevedono che le Imprese destinatarie debbano definire criteri adeguati ad allineare i loro interessi e quelli del personale coinvolto con quelli dei clienti. Nel definire tali criteri, l’ESMA ha chiarito che la retribuzione e gli incentivi analoghi non devono basarsi esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi, ma devono tenere pienamente conto anche di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti.
Con riferimento ai criteri quantitativi, le imprese di investimento devono garantire l’adozione di criteri di remunerazione che non siano in contrasto con il proprio dovere di agire nel miglior interesse dei clienti. Parallelamente, i criteri qualitativi devono essere definiti e documentati in maniera chiara e precisa, affinché non vengano utilizzati per reintrodurre indirettamente criteri commerciali quantitativi che possano pregiudicare gli interessi della clientela.
Al fine di perseguire il raggiungimento dei suddetti obiettivi, le linee guida prevedono anche alcuni meccanismi di aggiustamento ex-post della remunerazione variabile, come l’applicazione di malus (cioè la riduzione della totalità o di una parte della remunerazione variabile differita), da includere nelle politiche di remunerazione delle Imprese, affinché vengano applicate in caso di cattiva condotta da parte del personale coinvolto.
Le linee guida prevedono, infine, che la remunerazione del personale delle Funzioni di Controllo si basi esclusivamente su obbiettivi della medesima funzione, indipendentemente dai risultati delle attività da esse controllate, così da essere obiettive ed imparziali nell’espletamento della loro attività.
Relativamente alla Governance, le linee guida, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva MiFID II, prevedono che l’organo di gestione debba definire, approvare e controllare una politica retributiva per il personale che si occupa della prestazione di servizi alla clientela, volta ad incoraggiare una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi. Inoltre, sulla base delle dimensioni dell’Impresa e della complessità del modello di business, la revisione della politica di remunerazione potrebbe anche richiedere il coinvolgimento di altre funzioni di controllo, quali, ad esempio, le Funzioni di Risk Management e/o di Revisione interna.
Per quanto concerne, infine, il controllo dei rischi derivanti dalle politiche e dalle prassi di remunerazione, le linee guida prevedono che vengano istituiti idonei processi di controllo volti a valutare la conformità alle politiche di remunerazione in vigore nell’Impresa agli obblighi stabiliti dalla Direttiva MiFID II. Tali controlli, ad esempio, potrebbero comprendere la valutazione della qualità del servizio fornito al cliente. Gli esiti di tali controlli devono essere chiaramente documentati dalla Funzione di conformità, la quale deve informare l’alta dirigenza sugli esiti degli stessi, proponendo eventuali azioni correttive.
Le nuove linee guida avranno un impatto notevole in termini di costi sui partecipanti ai mercati finanziari che però saranno compensati totalmente da una serie di benefici, quali:
(i) una migliore convergenza di vigilanza e chiarezza e, conseguentemente, la riduzione dei rischi di compliance e delle relative conseguenze finanziarie e reputazionali;
(ii) il rafforzamento delle politiche e prassi retributive, tenendo in considerazione gli interessi dei clienti che – necessariamente – comportano risultati migliori;
(iii) la riduzione dei rischi relativi all’arbitraggio regolamentare o di vigilanza, grazie a un maggiore grado di armonizzazione e di una convergenza di vigilanza più coerente;
(iv) l’ottenimento di effetti positivi derivanti da una migliore armonizzazione e standardizzazione dei processi che le imprese devono attuare nell’applicazione dei requisiti di remunerazione previsti dalla Direttiva MiFID II;
(v) un’armonizzazione delle Autorità competenti in relazione alle attività necessarie per attuare i nuovi processi di vigilanza relativi ai requisiti retributivi;
(vi) il ripristino della fiducia degli investitori nel mercato finanziario.
Si evidenzia, infine, che a seguito della pubblicazione e della traduzione delle linee guida tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria intenzione di conformarsi alle medesime in esecuzione del principio comply or explain.
BACK TO TOP
HEADQUARTER
Sede legale: Via Garofalo, 4
20133, Milano (MI)
Sede operativa: Corso Europa, 13
20122, Milano (MI)
info@consiliabm.com
SOCIAL MEDIA