01 DICEMBRE 2020
LE NOVITÀ CONTEMPLATE DAL DISEGNO DI LEGGE N. 1662: L’IMPATTO SULL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Redazione Consilia
DELEGA AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE.
Nell’ordinamento italiano, per la materia dei contratti bancari, le principali forme di risoluzione alternativa delle controversie sono: la Mediazione e l’Arbitro Bancario Finanziario.
Si tratta di metodi di risoluzione alternativi delle controversie che devono essere aditi preliminarmente ad un eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, così da soddisfare la condizione di procedibilità.
Vengono definiti alternativi in quanto anticipano e prevengono il processo, ma al tempo stesso comportano dei benefici e dei vantaggi per chi decide di intraprendere questa strada.
Il procedimento di Mediazione
Ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari è obbligatorio, infatti, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, esperire preliminarmente il procedimento di Mediazione in modo da rendere il processo come l’extrema ratio, ossia l’ultima possibilità, di definire il contenzioso.
L’onere di esperire la procedura di mediazione grava in capo alla parte che nutre l’interesse al processo e ha il potere di dare impulso all’azione giudiziaria.
Di norma la Mediazione si apre con una sessione iniziale congiunta: nel corso del primo incontro il mediatore valuta con le parti la possibilità di avviare la Mediazione stessa, in caso positivo si prosegue, altrimenti il mediatore redige il verbale di mancato accordo.
Se il procedimento prosegue, il mediatore può avviare con ciascuna delle parti colloqui riservati, eventualmente alternati da sessioni congiunte. La capacità del mediatore sarà quella di far emergere i reali interessi delle parti, mentre il compito di consulenti e avvocati, che potranno assistere le parti, sarà quello di aiutare le stesse nel valutare la congruità dell’accordo di Mediazione, e nel redigere il verbale di accordo.
Qualora una delle parti non si presenti all’incontro di Mediazione senza giustificato motivo, il mediatore redige apposito verbale che sancisce la chiusura della procedura.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti, eventualmente con l’aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l’Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. Le parti stesse stabiliscono i contenuti dell’accordo, e pertanto non rischiano una decisione non gradita, come può avvenire nel caso di ricorso al Giudice o all’Arbitro.
Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione.
Secondo le stime fornite, le iscrizioni a mediazioni nelle materie bancarie nel 2019 sono state 18.100 e nella maggior parte dei casi è stato raggiunto l’accordo. Dunque, tale fenomeno potrebbe aver contribuito all’effetto deflattivo perseguito.
L’Arbitro Bancario Finanziario
L’altra forma di risoluzione alternativa delle controversie è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), previsto dalla legge sul risparmio per dirimere le controversie tra banche e clienti.
È stato istituito nel 2009 come complemento nella tutela della clientela bancaria rispetto all’attività di vigilanza già svolta dalla Banca d’Italia.
L’ABF si articola in 7 Collegi territoriali, composti da esperti in diritto bancario, finanziario e dei consumatori e si caratterizza per essere un organismo decisorio, risolvendo in modo autonomo e indipendente dalla Banca d’Italia le controversie sottoposte dai clienti nei confronti delle banche o altri istituti di credito, sulla base della documentazione e delle deduzioni scritte trasmesse dalle parti.
Tale strumento non richiede l’assistenza di un legale, potendo il cliente scegliere di redigere e di presentare il ricorso anche personalmente. Inoltre, presenta una disciplina delle spese legali decisamente favorevole al cliente in quanto, in caso di rigetto del ricorso, il cliente non sarà condannato al rimborso delle spese legali sostenute dall’intermediario, ma nel caso opposto di accoglimento delle proprie istanze, il cliente potrebbe vedersi riconosciuta una somma a titolo di rimborso degli oneri legali già sostenuti.
Per quanto concerne poi le tempistiche della procedura, è importante sottolineare che i termini per adottare la decisione sono molto contenuti (di norma sei mesi dalla presentazione del ricorso) ed essi potranno essere sospesi soltanto su richiesta congiunta delle parti ovvero qualora risulti opportuno alla luce della complessità e della novità della materia da trattare.
Dunque, l’Arbitro è uno strumento veloce ed efficace che consente al cliente di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi e che in ogni caso non gli preclude, qualora non sia soddisfatto della decisione arbitrale, di adire in un secondo momento l’Autorità Giudiziaria.
Le procedure a confronto
Come sopra evidenziato, la Procedura dell’Arbitro e la Mediazione sono strumenti diversi tra loro, infatti l’Arbitrato ha natura decisoria in cui un collegio di 5 membri decide sulla singola controversia, la Mediazione ha natura conciliativa ove un singolo mediatore si adopera per far raggiungere un accordo alle parti, senza poter adottare decisioni vincolanti. Inoltre, il verbale di conciliazione può avere efficacia di titolo esecutivo, diversamente dalla pronuncia dell’Arbitro.
Nel corso del 2019 l’ABF ha ricevuto circa 22.000 ricorsi, un valore leggermente superiore a quello dei procedimenti di mediazione relativi alle materie bancarie. Anche in questo caso, la maggior parte delle controversie giunte a conclusione ha avuto un esito sostanzialmente favorevole al cliente.
Ed ancora, si può propendere a favore di un’interpretazione di complementarità di questi strumenti, nel senso che l’ABF appare complementare alla giustizia ordinaria e alla stessa Mediazione, soddisfacendo una domanda che probabilmente non accederebbe alla giustizia amministrata dallo stato. Ad ogni modo, le pronunce dell’Arbitro non sono vincolanti e le parti hanno sempre la possibilità di ricorrere al giudice ordinario. Tuttavia, nell’ultimo anno solo 1 pronuncia su 100 dell’ABF ha avuto un seguito presso la giustizia civile che, a sua volta, ha confermato l’orientamento dell’Arbitro nella maggior parte dei casi.
Il Disegno di Legge n. 1662: l’impatto sull’Arbitro Bancario Finanziario
È stato presentato in Senato il disegno di legge n. 1662, col quale si vorrebbe attribuire delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Dalla lettura del suo art. 1, il DDL non intende attuare adeguamenti a garanzie costituzionali, di colmare vuoti normativi o superare difetti tecnici di alcune norme esistenti ovvero risolvere contrasti applicativi. Ciò che emerge è l’esigenza di rendere più efficiente il processo, semplificandolo e rendendolo più veloce.
Come da diversi anni accade, al centro dell’attenzione del legislatore si pone il problema della ragionevole durata del processo, che fa emergere nel suo linguaggio le solite parole d’ordine: snellezza, concentrazione, semplificazione, speditezza, razionalizzazione, effettività della tutela.
Inoltre, tra le novità contemplate dal DDL n. 1662 vi è, in particolare, l’art. 2 che prevede l’eliminazione del ricorso alla mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario, con la conseguenza che quest’ultimo potrebbe diventare l’unico strumento di risoluzione alternativo delle controversie e condizione di procedibilità in per quanto riguarda le liti in materia bancaria.
L’Arbitro Bancario Finanziario, come sopra detto, venne istituito come strumento di tutela del cliente, in quanto parte debole del rapporto contrattuale, tanto da poter essere adito solo da quest’ultimo. Proprio per tale ragione, questo strumento si caratterizza per le sue asimmetrie procedurali a favore dei ricorrenti.
L’eliminazione della Mediazione, dunque, comporterebbe una profonda modifica della natura dell’ABF perché sarebbe necessario rendere simmetrica la procedura nei confronti di entrambe le parti, non solo del cliente ma, altresì, degli intermediari.
Per di più, quanto all’ambito di competenza per valore dell’ABF, dovrebbe essere rimosso il limite attualmente fissato a 200.000 € e dovrebbe essere potenziata l’istruttoria che si svolge nell’ambito della sua procedura, con la conseguenza di non essere più riconosciuto ed apprezzato per dar luogo a procedimenti snelli e semplificati.
Senza considerare che tali modifiche impatterebbero anche sul ruolo della Banca d’Italia, in quanto il significativo aumento dei ricorsi, che potrebbe verificarsi a seguito di queste novità, richiederebbe all’istituto di rafforzare il proprio sistema per mantenere un certo livello di tutela.
Per tali ragioni, l’eliminazione dell’obbligatorietà della Mediazione nel settore bancario andrebbe accuratamente ponderata, valutando il suo effettivo funzionamento e indagando circa le ragioni di una scarsa efficacia, così come andrebbe valutato con attenzione un intervento normativo che modifichi l’Arbitro Bancario Finanziario, data la sua adeguatezza a svolgere il ruolo che gli è stato assegnato dal legislatore.
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