03 NOVEMBRE 2020
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 20 OTTOBRE 2020 N. 129
Redazione Consilia
PIGNORAMENTI E RISCOSSIONE CARTELLE: SOSPESE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE, LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E I PIGNORAMENTI.
l Consiglio dei ministri ha prolungato il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non fino alla fine dell’anno.
Il 20 ottobre 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Decreto-legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” al fine di intervenire il prima possibile sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, stante il protrarsi dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza economica.
Al riguardo, l’art. 1 del presente Decreto sostituisce la norma inserita nel Decreto Agosto che aveva differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio.
Il differimento riguarda il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie che derivano da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia di riscossione.
Precisamente, viene differito dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020:
il termine della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento;
il termine della sospensione del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agenzia della Riscossione;
il termine di sospensione per gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono quindi sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dall’Inps.
Dunque, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e pertanto entro il 31 gennaio 2021.
Occorre precisare che resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza senza perdere i benefici delle misure agevolative, ricordando anche che non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza.
Inoltre, relativamente alle stesse entrate, è prevista, altresì, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Come anticipato in precedenza, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 riguarda anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, precisamente il 19 maggio 2020, sugli stipendi, sui salari, su altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, ciò anche in considerazione dell’assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Quindi, una volta terminati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e la conseguente necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Ulteriore agevolazione riguarda anche i piani di dilazione dei debiti, in quanto viene prorogato al 31 dicembre 2020 anche il periodo durante il quale si decade dai piani dirateazione già in essere con il mancato pagamento però di 10 rate, invece delle 5 rate come sarebbe ordinariamente previsto.
Si tratta di una possibilità in più di rientrare nei piani di rateazione date le difficoltà momentanee di pagamento dovute alla mancanza di liquidità. Per beneficiare di tale agevolazione è opportuno che venga presentata la richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020.
Infine, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare la notifica le cartelle.
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