15 FEBBRAIO 2022
LE NOVITÀ NORMATIVE IN AMBITO ANTIRICICLAGGIO: IL D.LGS. N 195/2021
Redazione Consilia
I principali obiettivi del decreto legislativo in parola riguardano l’esigenza di armonizzazione tra i diversi Paesi UE con riferimento alla tipizzazione e al trattamento sanzionatorio delle diverse ipotesi di riciclaggio alla luce della direttiva (UE) 2018/1673, e di assicurare piena compliance della normativa italiana rispetto agli standard internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio e dalle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 e ai successivi aggiornamenti.
Entrando nel vivo dell’analisi, il decreto 2021/195 si compone di due articoli:
Precisamente, introduce alcune modifiche ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
Per tali fattispecie sono previsti:
Il Decreto Legislativo, in attuazione della Direttiva comunitaria, si muove, come sopra anticipato nell’ottica di armonizzare, tra i diversi Stati membri l’uniformità e il trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie di riciclaggio, così da scongiurare il rischio del c.d. forum shopping. Si fa riferimento al il rischio che il riciclatore possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato in ragione di eventuali vuoti legislativi, dell’esistenza di previsioni incriminatrici o trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla cooperazione internazionale.
Per quanto riguarda più nello specifico il reato di riciclaggio e autoriciclaggio, tale decreto legislativo prevede che tutti i delitti, sia dolosi e colposi, a prescindere dalla pena per essi prevista, diventino presupposto dei reati suddetti.
Dunque, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma anche da fattispecie contravvenzionali punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, nonché da delitti colposi.
La formulazione degli art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), che il Decreto appena approvato ha modificato, non prevedeva genericamente l’incriminazione di tutti i casi in cui le somme ripulite originassero da un illecito penale, bensì richiedeva sia che il reato presupposto appartenesse alla categoria dei delitti, sia che, sul piano dell’elemento soggettivo, fosse un delitto “non colposo”, ovvero doloso.
La direttiva (UE) 2018/1673, dunque, ha imposto agli Stati membri l’inclusione, tra i reati presupposto del riciclaggio, di tutti quelli punibili, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno, oppure, laddove l’ordinamento giuridico interno prevedesse una soglia minima di pena, di durata minima superiore a sei mesi.
A questa disposizione, inoltre, il Legislatore europeo ha affiancato un elenco tassativo di reati, da considerarsi reati presupposto a prescindere dall’entità delle sanzioni previste:
Nell’attuare la direttiva e nell’ apportare modifiche al Codice penale, il nostro legislatore ha esteso l’ambito di operatività del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, da un lato, a tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi e a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista, dall’altro, alle contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
L’unica differenza riguarda il trattamento sanzionatorio: mentre ai delitti colposi viene esteso, equiparandoli, quello sinora riservato alle ipotesi dolose, per le contravvenzioni la pena è da definirsi all’interno di una cornice edittale meno gravosa, precisamente dimezzata.
Pertanto, per il riciclaggio, se la provenienza è da delitto viene disposta la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro, mentre nell’ipotesi di origine da contravvenzione la forbice è tra i due e i sei anni e tra 2.500 e 12.500 euro.
Per l’autoriciclaggio, invece, nel primo caso si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000; nel secondo caso la cornice, pari alla metà, spazia da uno a quattro anni di pena detentiva e da 2.500 a 12.500 euro di pena pecuniaria.
Il recente intervento modificativo si propone, evidentemente, di conseguire risultati ancora più efficaci e incisivi in materia di lotta al riciclaggio, dal momento che l’ampliamento dei reati presupposto consentirà di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle che venivano perseguite in applicazione della normativa previgente. Inoltre, La direttiva Ue 1673/201, diversamente dalle altre direttive AML focalizzate più sull’aspetto preventivo, detta regole sostanziali e procedurali volte a rendere più efficiente la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati, anche attraverso l’aggiornamento dei requisiti minimi relativi alla configurazione del riciclaggio come reato, nell’intento di colmare lacune e zone franche nei vari Stati membri.
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