12 OTTOBRE 2021
LE NUOVE LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ BANCARIA EUROPE (EBA) RELATIVE AI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Redazione Consilia
Orientamenti emanati ai sensi degli artt. 17 e 18 della direttiva (UE) 2015/849
Le Linee Guida si rivolgono alle autorità di vigilanza e agli enti creditizi e finanziari, come definiti all’art. 3, par. 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, nonché alle imprese di assicurazione e di investimento.
In particolare, tali orientamenti definiscono i fattori di rischio che le imprese devono prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) correlati alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali con qualsiasi persona fisica o giuridica. Inoltre, al tempo stesso, enunciano le modalità con cui le imprese dovrebbero graduare le rispettive misure di adeguata verifica della clientela, in linea al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che le stesse hanno individuato.
Su indicazione dell’EBA, le autorità e le imprese suddette devono conformarsi a tali orientamenti integrandoli nelle proprie procedure di vigilanza. Hanno dovuto, inoltre, comunicare all’EBA stessa, entro il 07/09/2021, la loro conformità agli orientamenti in questione oppure hanno dovuto indicare le ragioni della mancata conformità.
Si precisa che tali orientamenti sono diventati obbligatori tre mesi dopo la loro pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, precisamente il 7/10/2021. Da tale data, le Linee Guida originali (JC/2017/37) saranno abrogate e sostituite da quelle in esame.
Si evidenzia, peraltro, che nel nuovo Regolamento AML/CFT, proposto dalla Commissione UE il 20/7/2021 che andrà a sostituire la IV e la V Direttiva n. 849/2015/UE, sono presenti gli allegati I, II e III che illustrano in sintesi i fattori di rischio contenuti nei presenti orientamenti, quelli a basso rischio e quelli a rischio elevato.
Nel corso delle sue analisi, l’EBA ha identificato dei nuovi rischi, che insieme ai cambiamenti apportati dalla Direttiva (UE) 2018/843 (la “Quinta Direttiva Antiriciclaggio”), hanno giustificato un riesame delle Linee Guida originali per garantirne la continua accuratezza e rilevanza. Il rafforzamento della due diligence sui clienti in relazione ai Paesi terzi ad alto rischio, tra l’altro, era una di quelle aree che richiedeva una rivalutazione.
Tali Linee Guida constano di due titoli: il Titolo I (Orientamenti generali), applicabile a tutte le imprese e il Titolo II (Orientamenti settoriali specifici), diretto alle imprese di determinati settori.
Il Titolo I contiene aggiornamenti significativi in determinate aree di interesse, quali: valutazione del rischio ML/TF a livello aziendale e individuale, misure di due diligence sul cliente, compreso il titolare effettivo, fattori di rischio di finanziamento del terrorismo, rischi emergenti, come l’uso di soluzioni innovative ai fini della Customer Due Diligence e come gli istituti finanziari dovrebbero svolgere l’adeguata verifica in relazione all’operatività con Paesi terzi ad alto rischio.
In questo Titolo, le Linee Guida stabiliscono che le imprese dovrebbero attuare sistemi e controlli atti a revisionare la valutazione del rischio di ML/TF correlato alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi, affinché rimanga aggiornata.
In che modo?
Le valutazioni del rischio connesso alla propria attività e di quello legato al singolo rapporto dovrebbero contribuire all’individuazione dei settori di operatività nei quali concentrare gli sforzi di gestione del rischio di ML/TF, sia nella fase di acquisizione di un cliente sia nel corso di un rapporto continuativo. Inoltre, le imprese dovrebbero assicurare che le proprie politiche e procedure di AML/CFT siano basate sulla loro valutazione del rischio e che siano applicate, efficaci e comprese da tutto il personale.
Per adempiere agli obblighi ML/TF le imprese devono verificare l’identità del cliente e dei titolari effettivi, sulla base di informazioni e dati attendibili e indipendenti, sia che questi siano ottenuti a distanza, elettronicamente o in forma documentale stabilendo nelle politiche e procedure quali informazioni e dati sono considerati attendibili e indipendenti ai fini della adeguata verifica.
Il Titolo II, a differenza del Titolo I, riguarda determinati settori di business e completa le Linee Guida di portata generale. Più nello specifico, il Titolo II individua i fattori di rischio diretti a 13 settori e fornisce una guida sull’applicazione delle misure di due diligence.
I settori a cui si rivolge il Titolo II sono i seguenti:
Gli ultimi 4 settori sono stati introdotti dalle nuove Linee Guida e contemporaneamente sono stati aggiornati i settori già trattati nelle Linee guida precedenti.
Di concerto, il Titolo I e il Titolo II intendono promuovere lo sviluppo di una comprensione comune, da parte delle imprese e delle autorità di vigilanza in tutto lo spazio europeo, di ciò che comporta l’approccio basato sul rischio all’AML/CFT e come dovrebbe essere applicato.
Al riguardo, l’EBA è intenzionata a utilizzare tutti i suoi poteri e le sue funzioni per adempiere al mandato AML/CFT, affidatole dal legislatore europeo, con l’obiettivo finale di fare davvero la differenza nella lotta ai reati finanziari.
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