20 MAGGIO 2021
LEASING FINANZIARIO: LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA RISOLUZIONE DOPO L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Redazione Consilia
Sulla risoluzione del contratto di leasing finanziario si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno affrontato la questione relativa alla disciplina applicabile nel caso di inadempimento dell’utilizzatore.
La risoluzione del contratto di leasing finanziario trova oggi la sua disciplina nella Legge n. 124 del 4 agosto 2017, ma la questione del regime giuridico applicabile è rimasta irrisolta sino alla recente pronuncia in relazione ai contratti stipulati e risolti prima dell’entrata in vigore della novella; la suddetta legge, infatti, non ha né efficacia retroattiva né, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, può intendersi come norma di interpretazione autentica di un previgente dettato normativo, atteso che essa è intervenuta in modo innovativo.
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite riguardava un contratto di leasing finanziario, avente ad oggetto un capannone industriale, stipulato nel 2002 tra il concessionario e la società mandataria di una società di leasing. Detto contratto era giunto a naturale scadenza nel 2014, senza che la società utilizzatrice avesse esercitato il diritto di opzione; pertanto, la società mandataria aveva chiesto la restituzione del bene e il pagamento delle ultime rate non pagate, ottenendo successivamente il rilascio del decreto ingiuntivo.
Nel 2016, tuttavia, la società utilizzatrice era stata dichiarata fallita e a seguito dell’apertura della procedura fallimentare, la società mandataria aveva rivendicato il bene concesso in leasing e aveva chiesto l’insinuazione nello stato passivo del fallimento per i canoni scaduti e non pagati. Il giudice delegato aveva però rigettato l’istanza di ammissione ritenendo che (i) fosse già intervenuta la risoluzione del contratto di leasing, (ii) che doveva applicarsi l’art. 1526 c.c., secondo cui “se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”, e (iii) che alla società mandataria fosse dovuto solo il diritto ad un equo compenso; peraltro, poiché durante il rapporto la società utilizzatrice aveva versato un importo superiore a quest’ultimo, il giudice aveva ordinato alla società mandataria la restituzione della differenza.
La società mandataria aveva presentato opposizione allo stato passivo, rigettata dal Tribunale per le stesse motivazioni del giudice delegato. In particolare, osservava l’organo giurisdizionale, la società opponente, attraverso la richiesta di restituzione del bene e di pagamento dei canoni scaduti e non pagati, si era avvalsa di una clausola contrattuale che doveva essere qualificata come risolutiva; doveva dunque ritenersi intervenuta la risoluzione del contratto di leasing finanziario ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente applicabilità dell’art. 1526 c.c. Dall’applicazione di detta disposizione discendeva il rigetto sia della domanda volta a ottenere l’adempimento (ossia le rate non pagate) sia di quella volta a ottenere l’equo compenso che, poiché tardivamente presentata, era inammissibile.
Avverso la decisione del giudice di prime cure, la società mandataria della società di leasing aveva proposto ricorso per cassazione e il Fallimento, costituitosi in giudizio, aveva presentato il controricorso. La terza Sezione civile, con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020, ravvisando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia aveva rimesso alle SS.UU. il compito di chiarire se, a seguito della riforma del 2017, potesse trovare ancora applicazione per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della stessa l’art. 1526 c.c. ovvero se si potesse applicare in via analogica la normativa sopravvenuta.
Le Sezioni Unite hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:
a) l’art. 1, commi 136-140, della Legge n. 124/2017 non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, previsti dal comma 137, non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater della Legge Fallimentare, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nel caso di specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della Legge n. 124/2017.
b) in base alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 93 della Legge Fallimentare, in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, avendo altresì l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che non è consentito giungere in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della Legge n. 124/17 che può applicarsi, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, soltanto qualora i presupposti per la risoluzione non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.
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