29 GIUGNO 2021
LA CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITI DI IMPOSTA
Redazione Consilia
Con l’avvento della pandemia di COVID-19, il Governo italiano ha emanato il decreto-legge n° 18 noto come decreto “Cura Italia”. Di particolare rilievo è l’articolo 55 del dl 18, il quale ha introdotto una interessante novità che prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta, le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte su perdite fiscali e sulle agevolazioni “ACE”.
Secondo Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS le Deferred Tax Assets o DTA, sono tutte le imposte il cui pagamento è anticipato e sono connesse ad una differenza temporale deducibile. La disciplina fiscale relativa alle DTA prevede, in particolare, che:
Inoltre, è previsto che la cessione dei crediti d’imposta può avvenire solo tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo e deve essere operata al valore nominale. Per l’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le anzidette compensazioni è prevista la rimborsabilità da parte del fisco.
Focalizzando l’attenzione sull’articolo 55 del decreto “cura Italia” del 17 marzo 2020, si può comprendere come le società e le banche che entro il 31 dicembre 2020 hanno effettuato cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, abbiano la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di DTA iscritte su perdite fiscali riportabili e sull’agevolazione “ACE”, pari a circa il 20% del valore nominale del credito ceduto.
A fronte di tale meccanismo, le perdite fiscali che sono state oggetto di trasformazione non potranno essere computate in diminuzione dei redditi imponibili futuri conseguiti dalla banca o dalla società.
La principale finalità di tale manovra è quella di incentivare la cessione di crediti deteriorati accumulati, con l’obiettivo di sostenere le imprese e le banche sotto il profilo della liquidità.
Attraverso il meccanismo della cessione, infatti, viene consentita una “spendibilità” finanziaria immediata delle perdite fiscali in luogo del recupero differito agli esercizi in cui verranno conseguiti redditi imponibili positivi capaci di riassorbirle.
Al fine di una migliore e più immediata comprensione del meccanismo di trasformazione dei crediti deteriorati in crediti d’imposta, si propone il seguente esempio:
Supponendo che una banca o una società detenga circa 1.000.000 euro in crediti deteriorati e che intenda usufruire del meccanismo della cessione, l’articolo 55 del dl 18 permette di ottenere un credito d’imposta pari a circa 48.000 euro. Questo risultato è ottenuto convertendo il 20% delle DTA imputate a suddetti crediti (pari circa a 200.000 euro), limite dettato dal decreto, in base imponibile per il calcolo delle imposte; su questa base poi verrà applicata l’aliquota IRES del 24% ottenendo l’importo del credito d’imposta utilizzabile per abbattere il reddito imponibile dell’esercizio futuro.
Come evidenzia l’esempio, questa manovra permette alle società e alle banche con elevate quantità di crediti deteriorati, di ottenere una monetizzazione immediata delle perdite fiscali e un conseguente sostegno alla liquidità della stessa.
Dato il protrarsi dell’incertezza economica generata dalla pandemia, è in cantiere l’idea di prorogare al 31 dicembre 2021 la facoltà di trasformare in crediti d’imposta, le DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE.
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