22 GIUGNO 2021
L’EBA E I RISCHI SISTEMICI CONNESSI ALLO SHADOW BANKING
Redazione Consilia
Recentemente si è nuovamente riaffacciato il tema delle shadow banking e della necessità di prevedere una regolamentazione più stringente rispetto agli orientamenti EBA del 3 giugno 2016 (EBA/GL/2015/20) sui “Limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all’articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013”.
Il termine shadow banking è stato coniato nel 2007 dall’economista Paul McCulley, per rappresentare il fenomeno della crescita di nuove forme di intermediazione finanziaria al di fuori del sistema bancario. In quella sede si faceva riferimento alle «banche ombra non regolamentate», che finanziavano le loro controparti attingendo non da forme tradizionali di raccolta (come ad esempio i depositi dei risparmiatori e le obbligazioni), ma utilizzando strumenti market-based, esponendosi in tal modo direttamente ed esponendo il sistema finanziario nel suo complesso al rischio di liquidità tipico delle situazioni di crisi.
Nel 2011 il Financial Stability Board (FSB) ha fornito una definzione più precisa di shadow banking come «credit intermediation involving entities and activities (fully or partly) outside of the regular banking system»; precisando che «Some authorities and market participants prefer to use other terms such as “market-based finance” instead of “shadow banking”»; e che «The use of the term “shadow banking” is not intended to cast a pejorative tone on this system of credit intermediation. However, the FSB uses the term “shadow banking” as this is the most commonly employed and, in particular, has been used in earlier G20 communications».
Il FSB utilizza tre “aggregati” per misurare il “peso” dello shadow banking:
Secondo gli ultimi dati relativi al 2019, lo shadow banking, misurato dall’European Systemic Risk Board (ESRB) in termini di asset in gestione di fondi e altre società finanziarie, è arrivato a 45,5 mld in Europa (ex 42,6 mld).
Il fenomeno dello shadow banking, si legge nell’ultimo rapporto del FSB, è caratterizzato da un elevato grado di concentrazione, in termini sia di tipologia di soggetti che di Paesi interessati: dal primo punto di vista, il 72% della misura è costituito da Collective investment vehicles (fondi di investimento, credit hedge funds, money market funds) esposti soprattutto a rischi di liquidità e di trasformazione delle scadenze; dal secondo punto di vista, il 75% del fenomeno riguarda principalmente 7 Paesi: gli Stati Uniti (con $14,1 mld); la Cina ($7 mld), le isole Cayman ($4,7 mld), il Lussemburgo ($3,2 mld) e il Giappone ($2,8 mld).
Tra i rischi conseguenti alla diffusione del fenomeno dello shadow banking rilevano soprattutto il rischio di interconnessione tra le attività e le passività dei diversi operatori non bancari (tra OFIs e banche; tra OFIs, assicurazioni e fondi pensione) e l’elevato grado di leva di imprese finanziarie in alcuni Paesi.
La BCE sta monitorando con particolare attenzione l’evoluzione del rischio di controparte derivante dall’attività di prime brokerage (prestito titoli, servizi di custodia, gestione della liquidità, esecuzioni di scambi con leva) e i rischi legati all’operatività posta in essere da alcune Significative Institutions con gli hedge fund.
Nell’ambito dei nuovi rischi di natura sistemica derivanti dallo shadow banking e dichiarati rilevanti dal FSB l’accento viene posto su quelli connessi alla crescente importanza del fenomeno FinTech. Il tema della regolamentazione di questi operatori è particolarmente delicato: da un lato sono evidenti i benefici che le FinTech stanno apportando al sistema finanziario in termini di innovazione, stabilità e inclusione, da altro punto di vista si nota come la velocità e la pervasività dei cambiamenti introdotti da questi operatori stia causando anche nuovi potenziali rischi e timori, rendendo difficile per i regolatori tenere il passo delle novità introdotte. Su questo ambito le Autorità di Vigilanza assumono in questa fase il ruolo di osservatori attivi, in modo da garantire che lo sviluppo digitale del mercato e delle sue regole avvenga in modo sostenibile.
E’ dunque verosimile attendersi che nei prossimi mesi l’EBA consideri l’opportunità di rivedere gli orientamenti emanati nel 2016 con riferimento allo shadow banking, in modo da prevedere un framework adeguato ad affrontare i rischi connessi agli intermediari non bancari e ad assicurare ulteriori provvedimenti finalizzati a garantire una maggiore trasparenza nell’informativa degli enti creditizi in merito alle esposizioni verso tali soggetti.
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