29 DICEMBRE 2020
LEGGE 27.11.2020 N. 159: CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI ANCHE SENZA IL VOTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’INPS
Redazione Consilia
IN DATA 4 DICEMBRE 2020 È ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, N. 159, CON LA QUALE È STATO CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19, NONCHÈ PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020.
Con un emendamento inserito all’ultimo, sono state apportate importanti modifiche all’attuale Legge Fallimentare, in particolare agli articoli 180, 182-bis e 182-ter, che hanno anticipato alcune previsioni in materia di transazione fiscale già previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.
La ratio delle suddette modifiche, in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è quella di agevolare e favorire il più possibile l’omologazione di concordati preventivi ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti di natura tributaria e previdenziale, cercando di superare la situazione di stallo che spesso si viene a creare a causa dell’inerzia dell’Amministrazione Finanziaria.
Le modifiche apportate alla vigente Legge Fallimentare sono le seguenti:
Tali modifiche sono destinate ad avere un notevole impatto sui concordati preventivi e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, i quali potranno essere omologati anche a prescindere dalla dichiarazione di voto ovvero dall’adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando:
Sono stati in tal modo anticipati e resi ancor più efficaci gli effetti previsti dall’articolo 48, comma 5, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, intitolato “Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti”, che nella sua formulazione modificata dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. “Decreto correttivo”) dispone espressamente che “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, e 60, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
In vigore solo dal 4 dicembre 2020, la Legge n. 159/2020 ha già sollevato problemi interpretativi per quei procedimenti pendenti alla data del 4 dicembre 2020. In considerazione delle finalità e della ratio del suddetto intervento normativo, teso ad aiutare le imprese a superare la crisi economica determinata dalla diffusione del virus Covid-19, pare potersi sostenere che le nuove disposizioni si applichino in tutti i casi in cui l’omologa dei concordati preventivi ovvero degli accordi di ristrutturazione dei debiti non sia ancora intervenuta; infatti, la natura anche processuale delle norme esaminate consente di invocare il consolidato principio giuridico “tempus regit actum”, secondo cui ogni atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio.
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