02 NOVEMBRE 2021
LEXITOR: NUOVI SCENARI DOPO LA DECISIONE DEL COLLEGIO DI COORDINAMENTO DELL’ABF
Redazione Consilia
Prima di entrare nel merito della questione, giova ricordare che, con la suindicata pronuncia, la Corte di Giustizia Europea si era espressa sulla esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, riconoscendo il diritto del consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione del costo totale del credito, comprensiva sia degli oneri c.d. “upfront”, che rappresentano gli esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, i costi di apertura della pratica, le commissioni di intermediazione finanziaria), sia degli oneri c.d. “recurring”, che rappresentano invece i costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto (quali, ad esempio, le polizze assicurative, le spese di incasso rata e simili connesse al finanziamento).
Successivamente alla Sentenza Lexitor, sia Banca d’Italia che il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si erano pronunciati, manifestando la propria adesione ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea; la prima, con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 “Credito ai consumatori – Rimborso anticipato dei finanziamenti”, con la quale gli intermediari finanziari erano stati richiamati, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, a determinare la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, il secondo, con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, con la quale era stata affermata la diretta applicabilità della sentenza Lexitor nell’ordinamento interno e, conseguentemente, il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi upfront.
Oggi il quadro normativo è radicalmente mutato con l’introduzione nel D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106, dell’art. 11 octies che ha modificato l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori, prevedendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
La nuova norma recepisce l’interpretazione, resa dalla Sentenza Lexitor, dei principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, stabilendo che il criterio della onnicomprensività del rimborso deve includere non solo i costi recurring, ma anche i costi upfront, con esclusione delle sole imposte; la novella stabilisce, inoltre, che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.
All’indomani della Sentenza Lexitor, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, chiamato a risolvere la disputa sorta tra i vari Collegi territoriali in ordine alla ripetibilità degli oneri upfront per i contratti sottoscritti in epoca antecedente l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, rivedendo l’orientamento assunto a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, che aveva aperto alla rimborsabilità dei costi upfront secondo i principi della giurisprudenza europea, ha stabilito che “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Con la decisione in commento, il Collegio di Coordinamento ha sostanzialmente preso atto della scelta del legislatore di operare una netta distinzione tra contratti di credito stipulati successivamente al 25 luglio 2021 del Testo Unico Bancario e contratti sottoscritti in data anteriore, evidenziando, in particolare, che la disciplina applicabile ai contratti sottoscritti in epoca antecedente l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis debba rinvenirsi (i) non solo nel previgente art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, che stabiliva – e continua a stabilire per i vecchi contratti – che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo, dunque, intendere che si trattasse dei solo costi recurring), (ii) ma anche nelle norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, ossia nelle disposizioni di trasparenza del 29 luglio 2009, secondo cui “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione […], le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Peraltro, il Collegio di Coordinamento ha sottolineato che simili scelte legislative di limitare l’ambito di applicazione della Sentenza Lexitor solamente ai contratti futuri sono state compiute all’interno dell’Unione Europea “da altri Paesi di prestigiosa tradizione giuridica”, richiamando, in particolare, la legge austriaca sul credito del consumo e il codice civile tedesco.
Di fronte a questo scenario, appare inevitabile che i Collegi territoriali, che saranno chiamati a pronunciarsi sulla ripetibilità degli oneri upfront per i contratti sottoscritti in epoca antecedente l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, si adegueranno ai principi fissati dal Collegio di Coordinamento.
A ciò aggiuntasi che la decisione del Collegio di Coordinamento avrà verosimilmente un impatto significato anche sul contenzioso avanti all’autorità giudiziaria, in quanto le banche e gli intermediari finanziari potrebbero proporre impugnazione avverso le decisioni che li ha visti oggi soccombere.
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