13 LUGLIO 2022
L’INTRODUZIONE DELL’ART. 25 OCTIES.1 – “DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI” DEL D.LGS. N. 231/2001, QUALE IMPATTO PER LE IMPRESE?
Redazione Consilia
Il 14 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l’art. 25 octies-1 del D.lgs. n. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
L’introduzione della disciplina posta a contrasto dei “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” è la diretta conseguenza del sempre più smodato utilizzo da parte della comunità degli strumenti di pagamento diversi dal contante (quante volte capita di pagare con carta tramite il cd. POS anche un caffè?). L’introduzione di tale categoria di reato mostra, ancora una volta, l’attenzione del legislatore nel tenere aggiornato il D.lgs. n. 231/2001 con nuove fattispecie di reato sempre più permeanti nel nostro tessuto economico e sociale.
I reati presupposti richiamati dall’art. 25 octies.1 sono:
I primi due reati (artt. 493 ter e 493 quater c.p.) sono stati introdotti per la prima volta all’interno dei reati presupposto con l’art. 25 octies.1, mentre l’art. 640 ter c.p. era già inserito nel novero dei reati presupposto dall’art. 24 D.lgs. n. 231/2001, ma con una rilevanza per l’ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con introduzione dell’art. 25 octies.1 gli enti potranno essere ritenuti responsabili anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati.
Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall’art. 493 ter, punisce, invece, chi si avvale di carte di credito di cui non è titolare al fine di trarne profitto (senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi falsifica con atti fraudolenti tali carte, sempre al fine di trarne profitto. È punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione. Tale tutela, viene completata poi dall’art. 493 quater, che rende ancor più restrittiva l’operatività della Società e punisce chi, anche solo al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati.
Per la configurazione di uno dei reati presupposto previsti dall’art. 25-octies.1, vi sarà la necessità di dimostrare, come sempre, l’interesse e vantaggio, anche indiretto, della società.
Le società interessate da tale categoria di reato presupposto sono, soprattutto, le società che effettuano vendite tramite l’online, ovvero le società con punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS. Si rammenta che, a partire dal 30 giugno 2022, tutti gli esercizi commerciali, le imprese ed i professionisti saranno obbligati ad accettare pagamenti a mezzo POS a meno che non vogliano incorrere in sanzioni. Tale normativa amplia ulteriormente la rilevanza dell’art. 25-octies.1 a pressoché tutti gli esercenti commerciali, anche di piccole dimensioni, ai professionisti che operano sottoforma di società (es. società tra professionisti), nonché ad imprese qualora venisse richiesto il pagamento tramite POS.
Quanto alle sanzioni comminabili all’ente, l’art. 25-octies.1 prevede sanzioni pecuniarie che vanno da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter c.p. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter.
Al secondo comma, poi, l’art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal Codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all’ente si applicherà la sanzione pecuniaria:
Si applicheranno all’ente, inoltre, anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001 che, a seconda dei casi, andranno dal divieto di pubblicizzare beni o servizi all’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Al fine di mitigare il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto in oggetto ed evitare le sanzioni pecuniarie e interdittive connesse all’art. 25-octies.1, gli enti sprovvisti dovranno valutare l’adozione di un adeguato modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001, mentre, quelli che ne sono già dotati, dovranno valutarne l’aggiornamento.
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