27 APRILE 2021
MARKET ABUSE: I NUOVI ORIENTAMENTI CONSOB SU INFORMAZIONE SELETTIVA
Redazione Consilia
Lo scorso 18 marzo la Consob ha pubblicato alcune Q&A in relazione alla possibilità che le società quotate instaurino con i soci e, in particolare, con i soggetti che le controllano – di diritto o di fatto, singolarmente o congiuntamente, anche per il tramite di patti parasociali – flussi informativi aventi ad oggetto informazioni aziendali che possono assumere carattere privilegiato.
In particolare, le Q&A delineano le condizioni alle quali l’informazione selettiva può dirsi legittima nei confronti del socio di controllo e/o del socio che esercita direzione e coordinamento, sempre nel rispetto dei vincoli di confidenzialità in capo ai destinatari dell’informazione.
In merito alla possibilità che il socio di controllo di una quotata riceva in maniera selettiva informazioni privilegiate, è prevista l’ammissibilità esclusivamente:
La Consob chiarisce che oltre all’esigenza di tutelare l’integrità del mercato – sotto il profilo della formazione dei prezzi sulla base delle informazioni messe a disposizione del pubblico degli investitori – occorre garantire, anche sotto il profilo della governance societaria, la tutela di tutte le categorie di soci, ivi inclusi i soci di minoranza, attraverso il principio di parità di trattamento di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
Sono previste fattispecie che espressamente richiedono la predisposizione di flussi informativi verso singoli azionisti, come nel caso di informazioni da trasmettere alla controllante per la redazione del bilancio consolidato o per redigere la relazione sulla gestione, o nel caso di informazioni che riguardano le operazioni di maggior rilievo realizzate dalle società controllate che gli organi delegati della società controllante devono fornire agli Organi aziendali, o nell’obbligo per gli emittenti quotati di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 596/2014) e al connesso diritto del soggetto controllante di ricevere le informazioni funzionali a tale adempimento, o alle informazioni che gli amministratori di una società quotata devono riferire tempestivamente agli organi di controllo e ai poteri di quest’ultimo di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate.
La Consob nella sua nota precisa anche che la posizione di socio di controllo non costituisce il presupposto automatico per la legittima trasmissione in forma selettiva di informazioni societarie, se non ove espressamente previsto dalla legge e:
In presenza di un’attività di direzione e coordinamento esercitata dal soggetto controllante, secondo la dottrina sembra possibile ammettere che quest’ultimo riceva informazioni dalle società controllate non soltanto quando sia espressamente consentito dalla legge, ma anche quando ciò risulti funzionale a un’efficace gestione del gruppo nel suo complesso. Resta fermo in ogni caso:
Ulteriori casi che giustificano la selective disclosure nei confronti dei soci riguardano l’eventuale sussistenza di un «rapporto giustificativo» idoneo a consentire la trasmissione di informazioni privilegiate al socio di controllo, come nel caso di contratti di fornitura di servizi, anche in outsourcing, o di consulenza, conclusi nell’interesse del soggetto emittente e che potrebbero richiedere la trasmissione di talune informazioni strettamente necessarie.
Infine, in presenza di una causa giustificativa della selective disclosure, questa può esplicarsi a condizione che i destinatari dell’informazione siano tenuti a un obbligo di riservatezza e che vengano adottate misure organizzative idonee a proteggere l’informazione privilegiata.
BACK TO TOP
HEADQUARTER
Sede legale: Via Garofalo, 4
20133, Milano (MI)
Sede operativa: Corso Europa, 13
20122, Milano (MI)
info@consiliabm.com
SOCIAL MEDIA