05 GENNAIO 2021
NUOVI REQUISITI PER GLI ESPONENTI DI BANCHE E INTERMEDIARI VIGILATI
Redazione Consilia
IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2020, N. 169, ENTRATO IN VIGORE LO SCORSO 30 DICEMBRE RAPPRESENTA L’ULTIMO PASSO DI UN ARTICOLATO PERCORSO LEGISLATIVO INIZIATO ANNI PRIMA, CON L’AVVIO DELLA CONSULTAZIONE DEL 2017.
Requisiti di Onorabilità e Correttezza
Con riferimento al requisito di onorabilità di tutti gli esponenti (amministratori e sindaci) e personale rilevante delle banche di maggiori dimensione o complessità operativa, l’art. 3 del Decreto MEF 169/2020 prevede un’elencazione articolata di singole fattispecie che modificano e integrano quelle previste dalla normativa previgente del D.M 161/98, e implicano la perdita del requisito di onorabilità. E’ infatti previsto che non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
E’ altresì previsto che non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
La norma prevede infine che con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale
Particolare rilievo assume la disciplina dei criteri di correttezza contenuta nell’art. 4 del Decreto MEF 169/2020. La normativa prevede che la correttezza degli esponenti (amministratori e sindaci) e del personale rilevante delle banche di maggiori dimensione o complessità operativa debba essere esaminata sulla base:
La correttezza non riguarda solo la sfera professionale, ma anche quella personale alla luce delle possibili implicazioni che problematiche di tipo personale possano avere sulla reputation dell’ente. Anche l’art. 4 del Decreto MEF 169/2020 contiene una lunga elencazione di fattispecie da considerare ai fini della valutazione della correttezza. Tra le situazioni che possono incidere sulla reputazione, onestà ed integrità dell’esponente aziendale in queste sede se ne segnalano sei:
Qualora ricorra una o più delle situazioni elencate nell’art. 4 del Decreto MEF 169/2020, la correttezza dell’esponente aziendale non è compromessa a priori, tuttavia occorre che il CdA avvii un’indagine per gli amministratori e il Collegio Sindacale per i sindaci al fine di accertare, pur in presenza di ambiti potenzialmente “censurabili”, la presenza delle condizioni per il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché per la salvaguardia dell’immagine e della reputation della banca e della fiducia del pubblico. L’organo competente potrà eventualmente prendere atto che “al momento” l’esponente rispetta i criterio di correttezza, riservandosi di emettere una valutazione finale all’esito di ulteriori e successive analisi anche in ragione agli sviluppi successivi.
La valutazione dell’organo, da svolgersi in occasione della nomina e successivamente se si verificano eventi pregiudizievoli connessi alle fattispecie previste all’art. 4 del Decreto MEF 169/2020, richiede la totale collaborazione dell’esponente coinvolto, a cui è richiesto di fornire le informazioni necessarie. Acquisite tali informazioni, nonché ogni “altra informazione rilevante disponibile”, entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell’evento potenzialmente pregiudizievole sopravvenuto, l’organo competente, in caso di esito negativo della propria valutazione, deve pronunciare la decadenza dell’esponente quando ne accerta il difetto di idoneità.
Per necessità di verifica a posteriori da parte di soggetti interni o esterni all’entity occorre che il processo di analisi e la valutazione dell’organo competente siano opportunamente documentati, motivati e oggetto di puntuale ed analitica verbalizzazione.
Il Decreto MEF 169/2020 prevede all’art. 7 requisiti di professionalità per gli amministratori proporzionati in base al ruolo. Pertanto:
Per i Sindaci è previsto che:
I requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri sono fissati nell’art. 13 del Decreto MEF 169/2020. Possiedono i requisiti di indipendenza (ma ciò non implica necessariamente che assumano tale ruolo) i consiglieri non esecutivi che non ricadono nelle fattispecie previste nelle lettere da a) ad i) dell’art. 13, comma 1, del Decreto MEF 169/2020.
Inoltre è previsto che non può essere qualificato come indipendente il consigliere che ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di componente dell’organo amministrativo o di direzione presso la Banca o l’Intermediario.
Ove si ricada in una o più fattispecie elencate nelle lettere a), b), c), h) e i) dell’art. 13, comma 1, del Decreto MEF 169/2020, l’esponente interessato ha l’obbligo di dare immediata disclosure al Consiglio di Amministrazione dell’entity, fornendo eventuali giustificazioni e motivazioni sul fatto che pur ricadendo in tali fattispecie non viene l’indipendenza di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione in conseguenza di tale informativa, avvia un’attività di analisi dei presidi e delle misure adottate dalla Banca e/o dall’esponente aziendale interessato al fine di evitare il rischio che possa essere compromessa l’indipendenza di giudizio dell’esponente: ove tali misure non risultassero adeguate a mitigare efficacemente tali rischi, il Consiglio di Amministrazione deve adottare ulteriori misure e/o adeguare i compiti e il ruolo dell’esponente interessato fino a dichiarare nei casi più rilevanti la decadenza dello stesso esponente.
L’efficace svolgimento del ruolo di amministratore o sindaco non può prescindere dalla disponibilità di tempo da dedicare alla mansione. Da questo punto di vista, l’art. 16 del Decreto MEF 169/2020 prevede che:
Di rilievo infine la disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, prevista dall’art. 17 del Decreto MEF 169/2020 in base al quale ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali (compresa quella superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
E’ previsto che il Consiglio di Amministrazione pronunci la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l’esponente interessato non rinunci all’incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile.
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