

07 AGOSTO
PPWR: DAL 12 AGOSTO 2026 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI
GOVERNANCE RISK & CONTROL
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Il prossimo 12 agosto 2026 rappresenta una data destinata a segnare una svolta per l'intera filiera europea del packaging. Da quel giorno diventerà infatti generalmente applicabile il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), uno dei provvedimenti più rilevanti del Green Deal europeo nell'ambito dell'economia circolare.
L'obiettivo della Commissione europea è duplice: da un lato promuovere un modello di gestione degli imballaggi più sostenibile, dall'altro creare un quadro normativo uniforme per tutti gli Stati membri, ridefinendo il modo in cui le confezioni vengono progettate, prodotte, utilizzate e gestite a fine vita. Dalla riduzione del materiale superfluo all'incremento del contenuto riciclato, fino ai nuovi requisiti di riciclabilità e alle limitazioni sull'impiego di determinate sostanze chimiche, il PPWR interviene infatti lungo l'intero ciclo di vita del packaging. Ma è nel secondo di questi due obiettivi — il quadro uniforme, più che la sostenibilità in sé — che si gioca la vera posta in palio: meno una norma ambientale, il PPWR è una politica industriale che usa la leva ambientale per integrare il mercato unico e rafforzare la sovranità europea sulle materie prime.
Dalla Direttiva al Regolamento: perché l'Europa cambia approccio
La disciplina europea degli imballaggi non nasce con il PPWR. Per oltre trent'anni il riferimento normativo è stato la Direttiva 94/62/CE, adottata nel 1994 con l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere il riciclo, il recupero energetico e favorire, negli anni successivi, la diffusione di materiali biodegradabili e compostabili.
La natura stessa della Direttiva ha però determinato un'applicazione non sempre omogenea. Ogni Stato membro ha infatti recepito le disposizioni europee attraverso proprie normative nazionali, generando differenze interpretative e operative che hanno spesso rappresentato un elemento di complessità per le imprese attive in più mercati europei.
È proprio per superare questa frammentazione che la Commissione europea ha scelto lo strumento del Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. L'obiettivo è garantire condizioni uniformi di concorrenza e un quadro normativo comune per l'intero mercato europeo.
Le novità introdotte dal PPWR si inseriscono in un percorso già avviato da alcuni Stati membri. La Francia, ad esempio, con la legge AGEC ha progressivamente vietato l'utilizzo di imballaggi in plastica per numerose tipologie di frutta e verdura fresca, incentivando la vendita di prodotti sfusi come misura di prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio.
Dal riuso alla progettazione: un regolamento profondamente cambiato durante l'iter legislativo
Uno degli aspetti più dibattuti del PPWR riguarda il tema del riutilizzo degli imballaggi. Nella proposta originaria della Commissione europea erano previsti obiettivi vincolanti di riutilizzo particolarmente ambiziosi, destinati ad aumentare progressivamente entro il 2030 e il 2040. Nel corso del negoziato con Parlamento europeo, Consiglio, imprese e associazioni di categoria, è però emerso come un approccio uniforme non fosse facilmente applicabile a tutte le filiere produttive, portando a una revisione e a una maggiore differenziazione delle misure previste.
Le criticità logistiche, i costi di gestione e le differenze tra i diversi settori hanno portato, nel corso del negoziato, a una rimodulazione delle misure inizialmente proposte. Nella versione definitiva il riutilizzo continua a rappresentare uno dei pilastri del regolamento, ma con obblighi maggiormente calibrati sulle specifiche tipologie di imballaggio e sui diversi contesti di utilizzo.
Il tema appare particolarmente delicato nel settore della ristorazione e del food delivery. Se la progressiva sostituzione delle bustine monodose di salse o condimenti con sistemi alternativi può risultare relativamente semplice nei consumi in loco, l'applicazione di analoghi modelli ai servizi di consegna a domicilio pone interrogativi organizzativi ancora aperti, soprattutto con riferimento alla restituzione dei contenitori riutilizzabili da parte dei consumatori.
Parallelamente, il regolamento continua a valorizzare strumenti già consolidati come il “vuoto a rendere”, considerato uno dei sistemi più efficaci per incrementare il recupero degli imballaggi e ridurre la produzione di rifiuti.
Riciclabilità: il nuovo criterio guida nella progettazione degli imballaggi
Sebbene il riutilizzo abbia catalizzato gran parte del dibattito sul PPWR, una delle innovazioni più profonde del Regolamento riguarda il modo in cui gli imballaggi dovranno essere progettati.
L'articolo 6 del Regolamento introduce il principio del Design for Recycling, stabilendo che gli imballaggi dovranno essere progettati fin dall'origine per favorire un riciclo efficace e di elevata qualità. La riciclabilità non sarà più una caratteristica auspicabile, ma un vero requisito normativo.
La concreta applicazione di questi requisiti sarà definita attraverso successivi atti della Commissione europea, che disciplineranno nel dettaglio le metodologie di valutazione, i criteri tecnici e le modalità di verifica della riciclabilità, differenziandoli in funzione dei diversi materiali di imballaggio, quali plastica, carta e cartone, vetro, metalli e legno. Solo gli imballaggi che raggiungeranno i livelli minimi di prestazione previsti dal Regolamento potranno essere considerati conformi.
Contenuto riciclato: gli obiettivi sono già fissati
Il PPWR introduce inoltre specifici obblighi relativi al contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi.
Il Regolamento stabilisce già le percentuali da raggiungere. Dal 1° gennaio 2030, ogni stabilimento produttivo dovrà garantire, come media annuale, almeno:
Gli obiettivi aumenteranno ulteriormente nel 2040, arrivando fino al 65% per numerose categorie di imballaggi plastici.
Entro il 31 dicembre 2026, tuttavia, la Commissione dovrà ancora definire la metodologia ufficiale per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato, nonché i criteri di certificazione e controllo.
PFAS e sostanze chimiche: nuove limitazioni dal 12 agosto
Tra le disposizioni di più immediata applicazione assume particolare rilievo il divieto relativo alla presenza di PFAS (le cosiddette forever chemicals) negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.
A decorrere dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non potranno essere immessi sul mercato qualora presentino concentrazioni di PFAS pari o superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento:
La misura si inserisce nel più ampio percorso europeo volto a ridurre progressivamente l'impiego delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), considerate particolarmente persistenti nell'ambiente, e a promuovere l'utilizzo di materiali più sicuri e maggiormente compatibili con gli obiettivi dell'economia circolare.
Le questioni ancora aperte
Nonostante il quadro normativo sia ormai definito, permangono diversi aspetti che richiederanno ulteriori chiarimenti applicativi.
Uno dei temi più delicati riguarda il rapporto tra gli obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata e la normativa europea sui materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il PPWR attribuisce infatti alla Commissione europea il potere di adottare misure di adeguamento o deroghe qualora l'impiego di materiale riciclato possa compromettere il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare oppure quando la disponibilità di materiali riciclati o lo stato di sviluppo delle tecnologie di riciclo non consentano il conseguimento degli obiettivi previsti.
A ciò si aggiunge il fatto che una parte significativa dell'attuazione del Regolamento dipenderà dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione e dai documenti interpretativi che la Commissione europea pubblicherà progressivamente. In questo contesto, le prime Guidance e le FAQ, pubblicate il 30 marzo 2026, rappresentano già un importante strumento di supporto per imprese e operatori del settore, pur non avendo carattere giuridicamente vincolante.
Resta inoltre da monitorare il completamento del quadro attuativo nazionale, anche con riferimento all'individuazione delle autorità competenti chiamate a garantire l'applicazione e la vigilanza sul Regolamento.
Una trasformazione che va oltre la compliance
Il PPWR non rappresenta soltanto un nuovo adempimento normativo. Per molte imprese costituisce un cambiamento strutturale che coinvolge progettazione, approvvigionamento delle materie prime, ricerca e sviluppo, rapporti con i fornitori e gestione del fine vita degli imballaggi.
L'entrata in applicazione del Regolamento il 12 agosto 2026 segna quindi l'inizio di una fase di progressivo adeguamento, destinata a proseguire nei prossimi anni. In questo contesto, la capacità delle imprese di anticipare l'evoluzione normativa e integrare i principi dell'economia circolare nei propri processi produttivi rappresenterà un fattore sempre più rilevante di competitività.
FONTI:
• Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) – EUR-Lex
• FAQ della Commissione europea sul PPWR (30 marzo 2026)
• Packaging Waste – European Commission
A cura della Divisione GRC di Consilia Business Management
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