11 SETTEMBRE 2023
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO UIF 2022: IL SISTEMA FINANZIARIO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RISCHI CONNESSI AL PNRR
Redazione Consilia
È del 4 luglio scorso la presentazione del Rapporto annuale sull’attività svolta dall’UIF nell’anno 2022, occasione in cui tradizionalmente i vertici dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita dalla Banca d’Italia, rendicontano l’attività svolta durante il precedente anno solare. È stata, questa, la prima volta per il neo-Direttore dott. Enzo Serata, che ha sostituito – a inizio 2023 – l’ex direttore dott. Claudio Clemente, alla guida dell’Unità dal 2013.
Nel presentare i risultati del 2022 il Direttore ha sottolineato come sia stato un anno “di ulteriore, forte impegno della UIF nell’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e alla criminalità economica e finanziaria”, segnato da un ulteriore record in termini di raggiungimento del picco massimo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ricevute e che hanno raggiunto il numero di 155.426, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’11,4%.
Anche per il 2022, in linea con gli anni precedenti, la stragrande maggioranza delle Segnalazioni pervenute a UIF da parte dei soggetti obbligati è riconducibile al sistema bancario e finanziario.
Le Banche e le Poste, infatti, hanno presentato ben 89.034 segnalazioni, con un incremento del 15,5% rispetto al 2021 e con un peso del 57,3% del totale.
Significativo anche il contributo degli Intermediari e altri operatori finanziari non bancari che hanno inviato nel 2022, 46.888 segnalazioni, pesando quindi per il 30,2% del totale. Tuttavia, in questa seconda categoria, l’aumento su base annua risulta esiguo, pari allo 0,6%.
La categoria delle Imprese Assicurative, degli Altri Intermediari e Operatori Finanziari non inclusi nelle precedenti categorie e dei Professionisti hanno registrato un aumento delle segnalazioni rispettivamente del 5,2%, dell’81,2% e del 10,7%.
La Pubblica Amministrazione – che pure ha segnato un aumento nel numero delle segnalazioni pari al 39,8%, passando da 128 segnalazioni nel 2021 a 179 nel 2022 – risulta essere la seconda macrocategoria meno collaborativa, in termini di numeri assoluti, seconda solo alle Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari (6 segnalazioni nel 2022).
Figura 1 – Segnalazioni di Operazioni Sospette per tipologia di ente segnalante
Fonte – Banca d’Italia UIF – Rapporto annuale sull’attività svolta
In particolare, con riferimento alla Pubblica Amministrazione è stato sottolineato come le SOS “si sono mantenute su livelli esigui, a testimonianza della loro insufficiente percezione dell’antiriciclaggio come snodo cruciale per rafforzare i presidi di legalità”. Le preoccupazioni espresse sembrano ancora più rilevanti se si pensa al complesso processo di attuazione del PNRR e degli interventi per creare o rafforzare i più opportuni presidi interni alle organizzazioni dei diversi enti, al fine di garantire una struttura di controlli interni di natura finanziaria volti al mantenimento e controllo delle legalità degli atti in esecuzioni del Piano ai vari livelli amministrativi e territoriali.
Infatti, ricordiamo che in Italia, l’attuazione del Piano si sostanzia nell’assegnazione di somme particolarmente significative: 191,5 miliardi di euro complessivamente, comprensivi di 70 miliardi a fondo perduto e 121 miliardi a titolo di prestito – da erogarsi entro il 2025.
Se da un lato, quindi, il PNRR rappresenta un’enorme opportunità per l’Italia di investire sul rilancio del paese, dall’altro, il più che mai ingente intervento pubblico nell’economia a cui si sta assistendo necessita di una maggiore ed estesa organizzazione interna e collaborazione con le Autorità da parte delle amministrazioni pubbliche. Come si legge nello stesso Rapporto UIF, infatti, la governance diffusa del PNRR impone di “attivare in modo sinergico tutti i presidi di prevenzione e di rafforzamento dell’integrità funzionali alla corretta e legittima allocazione dei fondi”.
Non è un caso, infatti, che – proprio per prevenire casi di uso illecito dei fondi – sia stata estesa l’applicazione di uno dei pilastri fondamentali della normativa antiriciclaggio anche alla Pubblica Amministrazione, ovvero l’obbligo di svolgere l’adeguata verifica dei titolari effettivi. Tale obbligo era già stato introdotto, per gli Stati membri, dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, all’art. 22, relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e con specifico riferimento alla necessità di audit e di controllo; la necessità dell’introduzione fu peraltro ribadita dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale[1].
In tale quadro, al fine di rendere la c.d. “collaborazione attiva” ancora più efficace, accanto alle “Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all’attuazione del PNRR”, contenute nell’allegato 2 della Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022, è stato introdotto un nuovo fenomeno codificato come “PN1 – Anomalie connesse all’attuazione del PNRR”, da utilizzare nei casi di rischio relativo connesso al PNRR. Con riferimento alla nuova tassonomia, delle 179 segnalazioni, ricevute dall’UIF ben 152 si riferivano a questa fattispecie (85%) per un importo complessivo superiore a 264 milioni di euro.
L’analisi dell’attività svolta da UIF relativa alle SOS consente di catalogare le stesse in più macrocategorie, tra le quali rientra l’abuso di fondi pubblici, tematica strettamente collegata all’attuazione e alla governance del PNRR.
Le SOS relative all’ambito fiscale risultano essere, coerentemente ai precedenti anni, la categoria di maggior rilievo numerico sul totale delle segnalazioni inviate (20,2%). All’interno della fattispecie, poi, spicca il dato relativo alle presunte frodi nelle fatturazioni, che pesano per più del 25%, nonché quello relativo alle cessioni di crediti di imposta ai sensi del c.d. Decreto Rilancio (9%). Queste ultime hanno portato all’approfondimento di 62 operazioni sospette, per un importo superiore a 270 milioni di euro, dal quale emerge sovente un successivo trasferimento all’estero dei fondi – principalmente in Cina, spesso transitando per l’Europa dell’est – e che coinvolgono aziende recentemente costituite e già cessate. Sul punto, si ricorda che a partire da febbraio 2023, non è più possibile l’esercizio delle altre opzioni precedentemente previste all’art. 121 DL 34/2020, e che inoltre la cessione dei crediti scaturiti da bonus fiscali sarà possibile per i soli interventi già avviati[2].
Il carattere transnazionale che caratterizza le problematiche in esame impone un approccio sovranazionale al contrasto dei fenomeni considerati.
Già dagli anni ’90, il Consiglio dell’allora Comunità Economica Europea emanava la prima direttiva in materia di antiriciclaggio[3]; l’evoluzione normativa che ha caratterizzato la successiva Unione europea – e, di conseguenza, i suoi Stati membri – ha visto un enorme e costante sforzo da parte degli organi comunitari: si pensi, ad esempio, alla Direttiva 2001/97/CE[4], che – modificando la precedente direttiva del 1991 – introdusse nella definizione di reati gravi la corruzione e la frode, o alla Direttiva 2005/60/CE[5] che introdusse un tema fino a quel momento non trattato, ovvero il finanziamento al terrorismo, e ne offri quindi una prima definizione.
Ad oggi, passando per l’evoluzione che nei quasi due decenni ha avuto la materia[6], un significativo sviluppo viene dalla Commissione, che – nel luglio 2021 – ha presentato una proposta di regolamento che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – AMLA, Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. L’idea di istituzione di una nuova agenzia risponde, tra l’altro, all’esigenza di far sì che tutte le autorità competenti nazionali riescano a collaborare efficacemente, costituendo punto cardine di un sistema integrato in ambito supervisione AML.
La lettura del Rapporto incoraggia l’azione di Vigilanza intrapresa negli ultimi anni soprattutto dall’Autorità nazionale. La collaborazione attiva degli intermediari è cresciuta come dimostrano le maggiori segnalazioni trasmesse alla UIF nell’ultimo biennio. Tuttavia, com’è stato anche rilevato dalla stessa UIF, le attività di prevenzione e contrasto possono risultare indebolite dalla proliferazione dei cosiddetti “falsi positivi”, indotti dal timore degli operatori di incorrere in provvedimenti sanzionatori, così come l’incompletezza sostanziale delle segnalazioni, in diversi casi caratterizzate da assenza o vaghezza del motivo del sospetto, insufficiente descrizione dell’operazione e inadeguata specificazione delle anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
Tutti i soggetti obbligati, ed in questo un appello ancora più rilevante va alla PA in relazione agli elementi di rischio sottolineati in precedenza, sono quindi chiamati a ulteriormente migliorare e raffinare i loro presidi interni con idonei assetti organizzativi, formazione, sistemi di allerta e procedure operative. Occorre, inoltre, sfruttare al meglio le tecnologie e compiere una selezione accurata di dati ed informazioni in modo da segnalare alla UIF notizie e fatti utili ad evidenziare un più preciso “sospetto” delle operazioni potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
[1] Si veda la nota interpretativa alla Raccomandazione N.24, consultabile su https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/R24-statement-march-2022.html
[2] DL 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
[3] Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
[4] Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001.
[5] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
[6] La più recente evoluzione si sostanzia nella quinta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). È del dicembre 2022, invece, la nuova posizione assunta dal Consiglio su quello che dovrebbe essere il nuovo corpus normativo dell’UE in materia, che comprenderebbe un nuovo regolamento e una nuova direttiva in via di definizione.
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