08 FEBBRAIO 2022
RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE: VIA LIBERA AI LAVORI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA
Redazione Consilia
Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale – del 9 dicembre 2021, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
La finalità principale dei lavori di riforma da parte del Governo – come ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso del convegno tenutosi il 31 gennaio 2022 presso AIBE, l’Associazione Italiana Banche Estere – è la riduzione del (i) 40% della durata dei processi civili, da un lato diminuendo il numero dei procedimenti davanti al Tribunale per mezzo della promozione e l’incentivazione delle forme di risoluzione alternativa delle controversie e dall’altro semplificando e razionalizzando i termini processuali attraverso l’attribuzione di un ruolo centrale alla prima udienza, il potenziamento del carattere impugnatorio dell’appello, l’accelerazione dei tempi del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale, e del (ii) 25% di quelli penali, favorendo le misure alternative alle pene detentive e adottando criteri di rinvio a giudizio più severi.
Secondo uno studio di Banca d’Italia, già una riduzione del 15% dei tempi dei processi civili e penali porterebbe ad un rialzo di mezzo punto del PIL con notevoli benefici sull’economia del Paese che in questo momento – ha ricordato il presidente di AIBE Guido Rosa – è ancora poco attrattivo per gli investimenti, soprattutto esteri, a causa di diversi fattori critici, tra cui la burocrazia, il malfunzionamento del fisco e la giustizia.
Oltre all’istituzione del Tribunale per la famiglia ed i minori, l’ampliamento delle tutele per le donne e i minori che subiscono violenza e la nuova disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, la legge delega di riforma del processo civile ha interessato in maniera significativa (iii) il processo di cognizione di primo grado, (iv) il processo esecutivo, (v) il giudizio d’Appello, (vi) il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, (vii) i procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.
Per quanto riguarda il processo di cognizione di primo grado, la riforma prevede atti introduttivi più completi con l’indicazione dei mezzi di prova sin dal principio, un ampliamento dei termini a comparire e di quelli per la costituzione del convenuto, la fissazione della seconda udienza entro 90 giorni, la formulazione della proposta conciliativa da parte del giudice sino a quando la causa viene trattenuta in decisione, la riduzione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a 30 e 15 giorni.
Quanto al processo esecutivo, una prima novità concerne l’abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva dei titoli, i quali per l’esecuzione forzata possono essere prodotti in copia, attestandone la conformità all’originale. Altri aspetti innovati dalla riforma del processo esecutivo riguardano la sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore proponga istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, la possibilità per il debitore di formulare istanza per essere autorizzato a vendere direttamente l’immobile pignorato, purché ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima, e l’onere a carico del creditore nel pignoramento presso terzi di notificare al debitore e al terzo, entro la data dell’udienza prevista in atti, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, è prevista in appello un’ammenda da euro 250,00 a euro 10.000,00 per le impugnazioni che risulteranno infondate, mentre nei procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione è abolita la sezione filtro ed introdotto il cd. rinvio pregiudiziale, ossia la possibilità per il giudice di interesse la Suprema Corte delle questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza.
Da ultimo, in relazione ai procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, la riforma prevede incentivi fiscali per mediazione, negoziazione assistita e arbitrati e, qualora il tentativo di conciliazione non sia portato a termine, le prove acquisite potranno essere utilizzate nel processo civile.
Affinché le modifiche normative diventino effettive si dovrà attendere l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Governo entro la fine dell’anno, mentre la parte della riforma relativa al diritto di famiglia e al processo esecutivo entrerà in vigore il 180° giorno successivo alla pubblicazione della legge delega nella Gazzetta Ufficiale.
BACK TO TOP
HEADQUARTER
Sede legale: Via Garofalo, 4
20133, Milano (MI)
Sede operativa: Corso Europa, 13
20122, Milano (MI)
info@consiliabm.com
SOCIAL MEDIA