30 NOVEMBRE 2021
SENTENZA LEXITOR E DECRETO SOSTEGNI-BIS: IL TRIBUNALE DI TORINO SOLLEVA DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Redazione Consilia
Con ordinanza del 2 novembre 2021 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, la prima sezione civile del Tribunale di Torino ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73” (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
L’ordinanza de qua è stata resa nell’ambito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da un consumatore nei confronti di un intermediario, il quale si era rifiutato di adempiere spontaneamente alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario che, sulla base dei criteri della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. Sentenza Lexitor), lo aveva dichiarato tenuto a retrocedere tutti gli oneri relativi ad un contratto di prestito personale contro cessione del quinto estinto anticipatamente.
Il dubbio di incostituzionalità sollevato dal Tribunale di Torino riguarda, in particolare, il secondo comma dell’art. 11 octies del Decreto Sostegni-bis, il quale prevede che “l’articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Il primo periodo del comma in esame – sottolinea il giudice dott. Astuni – è da intendersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della summenzionata legge il principio, già espresso nell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, e recepito nel novellato art. 125 sexies, comma 1, del Testo Unico Bancario, che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Il secondo periodo, invece, che prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-bis continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, si pone palesemente in contrasto con le fonti europee, in particolare con l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Considerati i tempi previsti per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il problema riguarderà principalmente i giudici che, nelle more della decisione da parte della Consulta, saranno chiamati ad esprimersi sulle estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento, tenendo a mente – come evidenziato nell’ordinanza del Tribunale di Torino – che “l’irripetibilità di una parte del costo totale del credito è anche coerente con un principio di diritto civile, ossia che lo scioglimento anticipato del contratto, per recesso libero di una delle parti, non dovrebbe normalmente pregiudicare i diritti già acquisiti, nel corso dell’esecuzione anteriore al recesso (cfr. art. 1373, comma 2, c.c.) e tanto meno quelli anteriori al contratto stesso”.
L’Arbitro Bancario Finanziario, invece, che si era pronunciato sull’applicazione del nuovo art. 125 sexies del Testo Unico Bancario con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, ribaltando di fatto la posizione assunta con la precedente decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, con la quale – si rammenta – era stata affermata la diretta applicabilità della sentenza Lexitor nell’ordinamento interno e, conseguentemente, il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi upfront, dovrebbe rimanere fedele alla novella legislativa; tuttavia, sembrerebbe che il Collegio ABF di Milano, in attesa della decisione della Corte Costituzionale ovvero di altro orientamento da parte del Collegio di coordinamento, abbia deciso di temporeggiare sulle questioni relative alle estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento coinvolte dalla sentenza Lexitor.
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