12 APRILE 2022
START-UP INNOVATIVA: TERMINE QUINQUENNALE DI ESENZIONE DAL FALLIMENTO
Redazione Consilia
La speciale disciplina prevista per la start-up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (di seguito, anche “D.L. 179/2012”), le cui disposizioni sono finalizzate a “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare, giovanile” e contestualmente a “contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”.
L’art. 25, comma 2, del suddetto decreto legge definisce la start-up innovativa come “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”; sono, dunque, ricomprese anche le forme sociali di s.r.l. (costituite in forma semplificata ovvero a capitale ridotto), s.p.a., s.a.p.a. e società cooperativa.
Le start-up innovative sono in costante crescita nel nostro Paese, come risulta dal report realizzato insieme a Unioncamere e InfoCamere e dal Rapporto del Fondo di Garanzia redatto in collaborazione con Mediocredito Centrale: nel quarto trimestre 2021 le start-up innovative iscritte al registro delle imprese sono 14.077, con un capitale sociale in aumento rispetto al terzo trimestre (+24,5 milioni di euro, +2,68%), attestatosi in media a circa 65 mila euro a impresa.
“L’Italia – commentano dal Ministero dello Sviluppo Economico – sta di fatto cambiando approccio all’innovazione, come dimostra l’accelerazione alla digitalizzazione”. Infatti, il 75,7% delle start-up innovative fornisce servizi alle imprese in settori digitali: il 38,5% nella produzione di software e consulenza informatica, il 14,3% in attività di R&S e l’8,9% in attività di servizi d’informazione.
Uno dei principali strumenti di sostegno alle start-up innovative continua ad essere il Fondo di Garanzia per le PMI che nel quarto trimestre 2021 ha gestito 746 operazioni per un totale di finanziamenti potenzialmente mobilitati nel trimestre intorno ai 150 milioni di euro.
La start-up innovativa beneficia di una particolare disciplina agevolativa, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di ordine (i) sostanziale e (ii) formale; sotto il primo profilo, l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e ad alto valore tecnologico; la start-up innovativa non deve né distribuire né aver distribuito utili e deve sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior importo tra il costo e il valore della produzione e/o impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a specifiche tipologie di invenzioni determinate ex lege; a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro; sotto il secondo profilo, la start-up innovativa deve obbligatoriamente iscriversi in una apposita sezione del Registro delle imprese ed aggiornare, con scadenza non superiore a sei mesi, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del suddetto Registro; entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la società deve inoltre attestare il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 del D.L. 179/2012 per la qualificazione della società come start-up innovativa.
La start-up innovativa gode di una serie di benefici che operano su diversi piani, dal diritto societario al diritto del lavoro e alle procedure concorsuali, dai profili tributari a quelli dei finanziamenti. Tra le varie agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dall’imposta di bollo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, le detrazioni Irpef sulle spese per l’investimento, i crediti d’imposta per incentivare l’assunzione di personale qualificato, la possibilità di stipulare contratti a termine rinnovabili e di raccogliere fondi attraverso piattaforme on-line, gli incentivi fiscali per l’investimento di capitale da parte di privati, assume particolare rilievo l’esclusione da ogni procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, fatta eccezione per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come previsto dall’art. 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, secondo cui “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
La scelta legislativa di sottrarre la start-up innovativa alla disciplina fallimentare trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’imprenditore dalle difficoltà economiche che potrebbe incontrare durante la fase di avvio di attività ad alto livello di innovazione.
Il beneficio dell’esenzione dalle procedure concorsuali è riconosciuto alla start-up innovativa per un per un periodo di cinque anni a far data dal giorno della sua costituzione, come si evince dall’art. 31, comma 4, del suddetto decreto che prevede che “… qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina ….”.
Dalla lettura del summenzionato articolo si evince che il termine quinquennale decorre dalla costituzione della start-up innovativa, non dalla sua iscrizione nel registro delle imprese; ciò in quanto la società acquisisce la qualifica di start-up innovativa sin dal momento della sua costituzione e, dunque, pare illogico non prevedere che le deroghe volte all’esenzione dalle procedure concorsuali non possano applicarsi all’atto della costituzione, ma semplicemente a seguito dell’iscrizione nel Registro.
Il beneficio dell’esenzione, poi, accompagna la start-up innovativa, pur limitatamente alla durata del quinquennio, fintanto che essa conserva tale status; quest’ultima considerazione conferma che la non fallibilità (per un massimo di cinque anni) è un carattere che si lega alla start-up innovativa in quanto tale, non in quanto iscritta nell’apposita Sezione speciale, e quindi merita di prendere vigore sin dal momento della sua costituzione.
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