05 APRILE
TITOLARI EFFETTIVI E TRASPARENZA NEI TRUST: L'AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA GAFI
GOVERNANCE RISK & CONTROL
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TITOLARI EFFETTIVI E TRASPARENZA NEI TRUST: L’AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA GAFI
L’11 marzo 2024 il Gafi (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), a seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla titolarità effettiva e sulla trasparenza di trust e degli altri accordi giuridici, ha aggiornato la Guida relativa alla suddetta raccomandazione in materia di antiriciclaggio.
La rinnovata Guida è volta principalmente a:
Le indicazioni contenute nella Guida sottolineano l’importanza della cooperazione internazionale e riflettono il contributo delle consultazioni pubbliche e dell’ampio impegno con il settore privato e con le altre parti interessate.
L’aggiornamento dell’11 marzo 2024 e l’implementazione della suddetta Guida da parte del GAFI ha il fine quindi di completare il quadro normativo volto a garantire una migliore trasparenza della titolarità effettiva a livello globale.
In particolare, le Linee Guida ribadiscono che i trust “espressi” e gli accordi giuridici simili sono generalmente costituiti per scopi essenziali e legittimi. Le ragioni a fondamento della costituzione dei Trust¹, ricorda il Gafi, tipicamente sono:
Pur riconoscendo le finalità lecite e condivisibili di questi accordi giuridici, il Gafi sottolinea i rischi connessi a un loro utilizzo illecito ed elusivo, sotto il profilo del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e alla luce di possibili frodi, da parte di soggetti che agiscono con il solo scopo di aggirarne le misure (AML/CFT).
Il Gafi sottolinea che, al fine di prevenire atti criminosi, è necessario raccogliere e tenere aggiornate le informazioni relative ai disponenti, fiduciari, protettori e beneficiari, nonché relative a classi di beneficiari e qualsiasi altra persona che eserciti il controllo effettivo finale.
La verifica dell'identità del titolare effettivo può avvenire in varie fasi o processi, a seconda dell'approccio seguito in ciascun paese e agli obblighi di conservazione delle informazioni sulla titolarità effettiva. L’approccio scelto potrebbe includere mezzi di verifica, tra i quali il ricorso ad autorità o organismi responsabili della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust o di altri istituti giuridici simili nei casi in cui è prevista l’istituzione di un registro. Inoltre, la verifica suddetta potrebbe essere svolta mediante:
a) fiduciari e persone che ricoprono una posizione equivalente in un contesto giuridico simile;
b) altre autorità che detengono o ottengono informazioni su trust/giudici simili accordi e fiduciari/loro equivalenti;
c) agenti e fornitori di servizi, inclusi fornitori di servizi fiduciari e societari, consulenti per gli investimenti, avvocati, contabili o intermediari finanziari quando creano, gestiscono o gestiscono un istituto giuridico nonché intermediari finanziari.
La Guida ribadisce la necessità di raccogliere informazioni accurate sulla titolarità effettiva e di svolgere verifiche sull’identità delle persone fisiche registrate come “titolari effettivi” nonché, dello status delle stesse all’interno del trust, al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite in merito alla titolarità effettiva. L’obiettivo è quello di ridurre i rischi di informazioni inesatte e consentire l’efficace applicazione delle norme sulla trasparenza della titolarità effettiva.
La Guida integra quella pubblicata sulla Raccomandazione 24 (R.24), in considerazione di alcuni elementi che si sovrappongono, e fornisce un utile supporto nell’implementazione dei requisiti della Raccomandazione R.25, adottata nel febbraio 2023. Le linee guida relative alla Raccomandazione 24 e alla Raccomandazione 25 devono quindi essere analizzate e applicate in parallelo come un corpus unico, per l’adozione di un approccio efficace dei Paesi nell’implementazione degli Standard Gafi sulla proprietà effettiva.
¹In base alla convenzione dell’Aja il “Trust” ricorre quando un soggetto (detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
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