27 LUGLIO 2021
TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALL’ENTE BILATERALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE
Redazione Consilia
L’EBIL, l’Ente Bilaterale senza scopo di lucro tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori, svolge attività a sostegno dei lavoratori dipendenti e aziende aderenti in difficoltà economica. Tra queste attività rientra l’erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettate da situazioni eccezionali, come quelle determinatesi per l’anno 2020, caratterizzato dalla crisi pandemica.
In seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, l’Ente Bilaterale ha previsto a beneficio dei lavoratori dipendenti aderenti, in regola con la contribuzione verso l’Ente, che hanno usufruito di ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza, l’erogazione di un “bonus” economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso.
Alle imprese in difficoltà economica, invece, che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo di ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, l’Ente ha donato dispositivi di protezione individuali (DPI) e attrezzature necessarie all’apertura dell’attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti.
A seguito di ciò l’EBIL ha ritenuto opportuno chiedere un parere tecnico all’Agenzia dell’Entrate in merito al trattamento fiscale di suddetti sussidi. Di recente l’Agenzia dell’Entrate tramite la risposta numero 492/2021 ha affermato che:
Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi.
L’Amministrazione Finanziaria ha affrontato tali aspetti con le circolari 23 dicembre 1997, n. 326, 4 marzo 1999, n. 55 e con risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E. In tali documenti di prassi, per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente bilaterale, è stato chiarito che esso deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le suddette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.
La disciplina generale di tassazione può essere, però, oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche disposizioni tese ad escludere la rilevanza reddituale di quanto percepito. È esattamente ciò che è accaduto nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza Covid-19 attraverso il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 comunemente noto come “decreto Ristori”.
Il Suddetto decreto, tramutato in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prevede che:
“tutti contributi e le indennità, di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, (…) da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (…) .”
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Pertanto, L’EBIL non dovrà indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari. È da precisare che l’articolo 10-bis del decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione, i lavoratori dipendenti. Pertanto, i contributi erogati dall’Ente Bilaterale nei confronti dei lavoratori dipendenti, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
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