

07 GENNAIO
DL 1484/2025 E FILIERA DELLA MODA: VERSO UNA CERTIFICAZIONE ETICA E TRACCIABILE
GOVERNANCE RISK & CONTROL
6 MIN READ
Negli ultimi mesi, il settore della moda è tornato al centro dell’attenzione pubblica, sollevando discussioni sulle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura. La pressione della magistratura, unita alle crescenti aspettative di trasparenza da parte dei consumatori e degli stakeholder, ha reso evidente la necessità di rafforzare la responsabilità organizzativa delle imprese lungo l’intera filiera produttiva.
Il DL 1484/2025 nasce non solo come strumento di regolazione e controllo, ma anche come meccanismo di tutela per l’imprenditoria italiana, fornendo un quadro normativo chiaro e strumenti concreti per prevenire rischi legali e responsabilità penali. L’obiettivo è duplice: garantire legalità, tracciabilità e rispetto degli standard di lavoro lungo tutta la filiera, e offrire agli imprenditori linee guida operative per organizzare modelli di gestione del rischio, controlli e verifiche, al fine di offrire loro supporto nel corso dei procedimenti penali o nelle fasi delicate di adozione di misure preventive.
In questa prospettiva, la normativa rappresenta un passo significativo verso una responsabilizzazione strutturata delle imprese, dove la compliance e la governance etica non sono solo adempimenti formali, ma strumenti concreti di gestione del rischio, in grado di integrare il diritto penale con un approccio preventivo di cautele anche organizzative. Il pieno funzionamento del sistema dipenderà dalla definizione operativa degli aspetti tecnici e gestionali, che sarà demandata al decreto interministeriale.
Per rispondere a queste esigenze di chiarezza e tutela, lo scorso 22 ottobre la Commissione IX del Senato ha approvato un pacchetto di misure specifiche per la filiera “Fashion”, inserito nel disegno di legge annuale per la promozione e lo sviluppo delle PMI.
Il DL 1484/2025, sviluppato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), introduce un sistema volontario di certificazione della filiera produttiva, finalizzato a garantire legalità, tracciabilità e conformità rispetto agli standard di lavoro e sociali, lungo l’intera catena produttiva, dalla società capofila ai vari subfornitori.
Soggetti coinvolti dal DL (art. 27)
• Filiera della moda – si tratta dell’insieme costituito dalla società capofila e dalle imprese di filiera legate da rapporti contrattuali o sub-contrattuali per la progettazione, produzione e trasformazione di beni o servizi nel settore moda, inclusivo del mondo degli accessori.
• Società capofila – si intende l’impresa (anche licenziataria del marchio) avente sede legale o produttiva in Italia che affida alle imprese di filiera: (i) la produzione di beni finiti destinati alla vendita; (ii) lavorazioni intermedie o su prodotti finiti; (iii) realizzazione di campionari o collezioni.
• Impresa di filiera – che includono l‘impresa con sede o unità produttiva in Italia, parte di contratti di appalto, subappalto, fornitura o d’opera con la capofila per la produzione o trasformazione di beni dei settori moda, esclusa la mera fornitura di materie prime o accessori standardizzati.
• Sub-fornitore di filiera – che ricomprende l’impresa che possiede i medesimi requisiti dell’impresa di filiera e opera su incarico di quest’ultima tramite un contratto di sub-fornitura.
Sistema di certificazione
La certificazione è rilasciata su base volontaria e viene affidata a soggetti abilitati alla revisione legale. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
• Adempimento degli obblighi previsti dal Capo VI del DL (art. 29), che comprende, ad esempio, il mantenimento e l’aggiornamento delle anagrafiche dei fornitori, l’inserimento nei contratti di clausole vincolanti per garantire il rispetto delle norme sociali e del lavoro, nonché l’effettuazione di audit e il monitoraggio costante dei fornitori.
• Assenza di condanne penali per gli apicali della società negli ultimi cinque anni per reati in materia di lavoro, fiscali, contro la PA o contro l’economia pubblica, e per i delitti di riduzione in schiavitù, tratta, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 600-603-bis c.p.).
• Assenza negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro superiori al 4% del fatturato.
• Regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi.
Elenco degli obblighi di verifica
Secondo l’articolo 29, co. 1, la capofila deve:
• Mantenere e aggiornare un’Anagrafe dei fornitori con periodicità semestrale.
• Adottare delle linee guida sulla qualificazione e monitoraggio dei fornitori, elaborate dalle associazioni di categoria rappresentative e approvate dal MIMIT.
• Inserire nei contratti clausole vincolanti per garantire il rispetto delle norme sui temi del lavoro, fiscali, previdenziali e di sicurezza, nonché l’applicazione del CCNL di settore.
• Acquisire al primo contratto documentazione completa (visura camerale, DURC, regolarità fiscale, autocertificazione d’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 81/2008).
• Aggiornare la documentazione alle scadenze di legge, o in mancanza, ogni due anni.
Inoltre, le società capofila devono adottare un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire, tra gli altri, reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riciclaggio e impiego di denaro o beni illeciti.
Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime (art. 28, co. 3):
• stipula di un contratto di subfornitura, appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l’eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;
• indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;
• clausole risolutive in caso di inadempimento e misure correttive per il ripristino della legalità;
• obbligo di applicare il CCNL di riferimento del settore moda o artigianato, con possibilità di accordi aziendali migliorativi.
Utilizzo della certificazione
Le imprese certificate possono utilizzare la dicitura “Filiera della moda certificata” nelle comunicazioni e nel marketing. L’uso improprio è sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con multe fino a € 50.000.
Il DL prevede inoltre che l’adozione della certificazione possa avere effetti escludenti in tema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, se il modello organizzativo è effettivamente implementato e funzionante.
Prospettive e criticità operative
Il pieno impatto del DL 1484/2025 dipenderà in larga misura dal decreto interministeriale, che dovrà definire in modo preciso gli aspetti tecnici e gestionali del sistema di certificazione: modalità di presentazione dell’istanza, contenuti della certificazione, frequenza e natura dei controlli, procedure di revoca e gestione dei flussi informativi tra capofila, fornitori e subfornitori.
Solo attraverso criteri operativi chiari e strumenti di verifica strutturati la certificazione potrà tradursi in un reale presidio di legalità e governance lungo tutta la filiera, intercettando criticità operative come il caporalato “grigio”, turnazioni irregolari o retribuzioni non conformi.
È inoltre essenziale rafforzare i meccanismi di vigilanza sostanziale e promuovere una stretta collaborazione tra imprese, autorità di controllo e organi giudiziari.
Il riferimento agli “effetti escludenti” della certificazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve essere letto in chiave operativa e integrata: la certificazione non sostituisce i controlli, ma può attestare l’effettiva adozione e applicazione di un modello organizzativo. La sua efficacia concreta dipenderà quindi dal corretto funzionamento degli audit, dei sistemi disciplinari e dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, elementi fondamentali per garantire che la governance della filiera non resti formale ma realmente operativa.
Conclusioni
Il DL 1484/2025 rappresenta un passo rilevante verso una filiera della moda più trasparente, tracciabile e responsabile. La sua efficacia concreta, tuttavia, non potrà prescindere dall’implementazione rigorosa dei requisiti, dal consolidamento dei controlli e dalla capacità delle imprese di integrare la certificazione in un modello stabile di governance etica e sostenibile, coerente con le direttive europee in materia di due diligence e responsabilità d’impresa.
A cura della Divisione GRC di Consilia Business Management
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